Art. 3 
 
Violazione  degli  obblighi  generali  in  materia   di   indicazioni
  nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo  1,
  lettere b) e c), del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che,  in  violazione  dell'articolo  3,  paragrafo  primo,
lettere b) e c), del regolamento, impiega  nell'etichettatura,  nella
presentazione  e  nella  pubblicita'   degli   alimenti   indicazioni
nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o
sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano  o
tollerano il consumo  eccessivo  di  un  elemento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
3.000 a euro 30.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 2.000
a euro 20.000, se l'indicazione e' nutrizionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.