Art. 3 
 
Osservatorio nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella
                               sanita' 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  presso  l'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS),  l'Osservatorio  nazionale
delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella  sanita',  di  seguito
denominato «Osservatorio». 
  2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i  dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi  nonche'  alle  cause,
all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario  del  contenzioso
e, anche mediante la predisposizione, con  l'ausilio  delle  societa'
scientifiche  e   delle   associazioni   tecnico-scientifiche   delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee  di  indirizzo,
individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del  rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone  pratiche  per  la  sicurezza
delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del  personale
esercente le professioni sanitarie. 
  3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle  Camere  una
relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio. 
  4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle  sue  funzioni,  si  avvale
anche del Sistema informativo per il  monitoraggio  degli  errori  in
sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.