(Statuto-art. 3)
 
                               Art. 3. 
                               Organi 
 
  1. Sono organi del CREA: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio di amministrazione; 
    c) il Consiglio scientifico; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Le modalita' di funzionamento degli  organi  sono  definite  dal
regolamento di organizzazione e funzionamento. 
  3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il  Consiglio
non possa garantire l'assolvimento delle sue funzioni indispensabili,
in caso di mancato raggiungimento degli  obiettivi  per  i  quali  e'
stato  istituito  e  nell'ipotesi  di   mancata   predisposizione   o
attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca a far fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei  confronti  dei  terzi  e  risulti
necessario dichiarare il  dissesto  finanziario.  Il  Commissario  e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio,  su  proposta  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.