Art. 3 
 
            Modifiche all'articolo 2635 del codice civile 
 
  1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che,
anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se'  o  per
altri, denaro  o  altra  utilita'  non  dovuti,  o  ne  accettano  la
promessa, per compiere o per omettere un  atto  in  violazione  degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta',  sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena
se il fatto  e'  commesso  da  chi  nell'ambito  organizzativo  della
societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive  diverse  da
quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «Chi,  anche  per
interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non
dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito
con le pene ivi previste.»; 
    c) al sesto comma le parole:  «utilita'  date  o  promesse»  sono
sostituite dalle seguenti: «utilita' date, promesse o offerte». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 2635  del  codice  civile,  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2635 (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          di societa'  o  enti  privati  che,  anche  per  interposta
          persona, sollecitano o  ricevono,  per  se'  o  per  altri,
          denaro o altra utilita'  non  dovuti,  o  ne  accettano  la
          promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
          degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
          fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre  anni.
          Si applica la stessa pena se il fatto e'  commesso  da  chi
          nell'ambito  organizzativo  della  societa'   o   dell'ente
          privato  esercita  funzioni  direttive  diverse  da  quelle
          proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi, anche per interposta persona,  offre,  promette  o
          da'  denaro  o  altra  utilita'  non  dovuti  alle  persone
          indicate nel primo e nel secondo comma, e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi. 
              Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la  misura  della
          confisca per valore equivalente non puo'  essere  inferiore
          al valore delle utilita' date, promesse o offerte.».