Art. 3 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 4 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite  dalle
seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le  seguenti:
«non di interesse nazionale ne'  di  interesse  di  piu'  regioni»  e
l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel  caso  di
infrastrutture principali di interesse nazionale o  di  interesse  di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le  societa'  e  gli
enti gestori trasmettono  i  piani  d'azione  e  le  sintesi  di  cui
all'allegato  6  relativi  a  dette   infrastrutture   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni
o  province  autonome  competenti,  entro  il  18  luglio   2018   e,
successivamente,  ogni  cinque  anni.  I  medesimi  termini  per   la
trasmissione si applicano anche  alle  regioni  e  province  autonome
quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione  dei  piani
di azione.»; 
    c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»; 
    d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono
inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui  al
comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta
necessario e» sono soppresse; 
    e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui le  regioni  o  le  province  autonome  sono  i  soggetti
responsabili della redazione dei piani di azione  degli  agglomerati,
le attivita' di verifica sono svolte dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare.  Nello  svolgimento  delle
predette attivita' di verifica, le regioni o  le  provincie  autonome
possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia  per  la
protezione ambientale competente per territorio, e il  Ministero  del
supporto dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA).»; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  I  piani  d'azione
previsti ai commi 1 e  3  recepiscono  i  piani  di  contenimento  ed
abbattimento  del  rumore  prodotto  dallo  svolgimento  dei  servizi
pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative  infrastrutture
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge  26  ottobre
1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,  i
piani   regionali   triennali   di   intervento   per   la   bonifica
dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico,
adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
i), dell'articolo 4, comma 2,  e  dell'articolo  7,  comma  1,  della
predetta legge.  Ai  fini  del  recepimento  dei  predetti  piani  di
contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le  indicazioni
contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,  della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.»; 
    g) dopo il comma 10,  sono  inseriti  i  seguenti:  «10-bis.  Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  adottato  su  proposta  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  sono  stabilite  le
modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di
un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 
  10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di  azione
elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici  di
trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli
agglomerati   interessati,   l'autorita'   individuata    ai    sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento  la
coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di  azioni  e
interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4. (Piani d'azione). -  1.  Entro  il  18  luglio
          2008: 
                a) l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle  mappe
          acustiche strategiche di  cui  all'articolo  3,  elabora  e
          trasmette  alla  regione   od   alla   provincia   autonoma
          competente  i  piani  di  azione  e  le  sintesi   di   cui
          all'allegato 6 per gli  agglomerati  con  piu'  di  250.000
          abitanti; 
                b)  le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi
          pubblici di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture,
          tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di  cui
          all'articolo 3, elaborano e  trasmettono  alla  regione  od
          alla provincia autonoma competente i piani di azione  e  le
          sintesi di  cui  all'allegato  6,  per  gli  assi  stradali
          principali su cui transitano piu' di 6.000.000  di  veicoli
          all'anno,  per  gli  assi  ferroviari  principali  su   cui
          transitano piu' di  60.000  convogli  all'anno  e  per  gli
          aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali
          che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono  i
          piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6  relativi
          a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio ed alle regioni o  province  autonome
          competenti. 
              2. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al  comma
          1, lettera b), nonche' le sintesi di  cui  all'allegato  6,
          sono trasmessi  entro  il  18  gennaio  2008  all'autorita'
          individuata al comma 1 lettera a). 
              3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il
          18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data: 
                a) l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle  mappe
          acustiche strategiche di  cui  all'articolo  3,  elabora  e
          trasmette  alla  regione   od   alla   provincia   autonoma
          competente  i  piani  di  azione  e  le  sintesi   di   cui
          all'allegato 6 per gli agglomerati; 
                b)  le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi
          pubblici di trasporto o delle relative  infrastrutture  non
          di interesse nazionale ne' di interesse  di  piu'  regioni,
          tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di  cui
          all'art. 3, elaborano e trasmettono alla  regione  od  alla
          provincia autonoma  competente  i  piani  di  azione  e  le
          sintesi di cui all'allegato 6,  per  gli  assi  stradali  e
          ferroviari   principali.   Nel   caso   di   infrastrutture
          principali che interessano piu'  regioni  gli  stessi  enti
          trasmettono  i  piani  d'azione  e  le   sintesi   di   cui
          all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni
          o province autonome competenti. 
              3-bis.  Nel  caso  di  infrastrutture   principali   di
          interesse  nazionale  o  di  interesse  di  piu'   regioni,
          compresi gli aeroporti principali, le societa' e  gli  enti
          gestori trasmettono i piani d'azione e le  sintesi  di  cui
          all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          alle regioni o province autonome competenti,  entro  il  18
          luglio  2018  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni.   I
          medesimi termini per la  trasmissione  si  applicano  anche
          alle  regioni  e  province  autonome  quando  esse  sono  i
          soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione. 
              4. Nel caso di servizi pubblici di  trasporto  e  delle
          relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di  cui
          al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al  comma
          3, lettera b), nonche' le sintesi di  cui  all'allegato  6,
          sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente,
          ogni cinque anni  all'autorita'  individuata  al  comma  3,
          lettera a). 
              5. I piani d'azione  previsti  ai  commi  1  e  3  sono
          predisposti in conformita' ai  requisiti  minimi  stabiliti
          all'allegato 5, nonche' ai criteri  stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,
          di  concerto  con  i  Ministeri  della   salute   e   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, tenuto  conto  anche  della
          normazione tecnica di settore. 
              6. Ferma restando la tempistica  di  cui  al  comma  3,
          l'autorita' individuata dalla  regione  o  dalla  provincia
          autonoma competente e le societa' e  gli  enti  gestori  di
          servizi   pubblici   di   trasporto   o   delle    relative
          infrastrutture riesaminano e rielaborano i  piani  d'azione
          di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi  sostanziali  che
          si ripercuotono sulla situazione acustica esistente. 
              7. La regione o la provincia autonoma competente o,  in
          caso di  infrastrutture  principali  che  interessano  piu'
          regioni, il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi  1
          e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.  Nel  caso
          in cui le regioni o le province autonome  sono  i  soggetti
          responsabili della redazione  dei  piani  di  azione  degli
          agglomerati, le  attivita'  di  verifica  sono  svolte  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Nello  svolgimento  delle  predette   attivita'   di
          verifica,  le  regioni  o  le  provincie  autonome  possono
          avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la
          protezione  ambientale  competente  per  territorio,  e  il
          Ministero  del  supporto  dell'Istituto  Superiore  per  la
          Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 
              8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono
          i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
          dallo svolgimento  dei  servizi  pubblici  di  trasporto  o
          nell'esercizio delle relative  infrastrutture  adottati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 5,  della  legge  26  ottobre
          1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle
          emissioni sonore prodotte per  lo  svolgimento  di  servizi
          pubblici  essenziali,  i  piani  regionali   triennali   di
          intervento per la bonifica  dall'inquinamento  acustico,  i
          piani   comunali   di   risanamento   acustico,   adottati,
          rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
          i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7,  comma  1,
          della predetta legge. Ai fini del recepimento dei  predetti
          piani  di  contenimento  ed  abbattimento  del  rumore,  si
          applicano le  indicazioni  contenute  nelle  direttive  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,  della  legge  26
          ottobre 1995, n. 447. 
              9.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alle
          modalita', ai criteri ed  ai  termini  per  l'adozione  dei
          piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge  n.  447  del
          1995 e dalla  normativa  vigente  in  materia  adottate  in
          attuazione della stessa legge n. 447 del 1995. 
              10. Nelle zone che confinano  con  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio coopera con le  autorita'  competenti
          di detti Stati ai fini  della  elaborazione  dei  piani  di
          azione di cui al presente articolo. 
              10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e  del  mare,  adottato  su  proposta
          dell'Istituto Superiore per  la  Protezione  e  la  Ricerca
          Ambientale  (ISPRA),  sono  stabilite  le   modalita'   per
          l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di  un
          agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 
              10-ter. Al fine  di  assicurare  il  coordinamento  del
          piano di azione  elaborato  dalle  societa'  e  dagli  enti
          gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative
          infrastrutture con i  piani  di  azione  degli  agglomerati
          interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo
          3, commi 1 e 3,  verifica  con  apposito  provvedimento  la
          coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie  di
          azioni  e  interventi  sul  territorio  e   stabilisce   le
          necessarie prescrizioni. 
              11. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede
          con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».