Art. 3 Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.»; c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»; d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e» sono soppresse; e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.»; g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. (Piani d'azione). - 1. Entro il 18 luglio 2008: a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti; b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a). 3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data: a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati; b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione. 4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). 5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. 6. Ferma restando la tempistica di cui al comma 3, l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente. 7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995. 10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. 10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni. 11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».