Art. 3 
 
 
                      Divieto di respingimento 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  di  seguito  denominato
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  In  nessun  caso  puo'  disporsi  il  respingimento   alla
frontiera di minori stranieri non accompagnati»; 
    b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento
e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque  che
il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il
minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  Tribunale
per i minorenni decide tempestivamente e comunque  non  oltre  trenta
giorni». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai minori che non sono muniti di visto di  ingresso  rilasciato
ai sensi dell'articolo  32  della  presente  legge  e  che  non  sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado
si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'art.  19  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento.
          Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge  6
          marzo 1998, n. 40, art. 17).  -  1.  In  nessun  caso  puo'
          disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
          cui lo straniero possa essere oggetto di  persecuzione  per
          motivi di razza, di sesso, di lingua, di  cittadinanza,  di
          religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
          sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
          altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
              1-bis. In nessun caso puo'  disporsi  il  respingimento
          alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 
              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: 
              a) degli stranieri minori di anni  diciotto,  salvo  il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
              b)  degli  stranieri  in  possesso   della   carta   di
          soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9; 
              c) degli stranieri  conviventi  con  parenti  entro  il
          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
              d) delle donne in stato di gravidanza o  nei  sei  mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 
              2-bis. Il respingimento o l'esecuzione  dell'espulsione
          di persone  affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei
          minori, dei componenti di famiglie monoparentali con  figli
          minori nonche' dei minori, ovvero delle  vittime  di  gravi
          violenze psicologiche, fisiche o sessuali  sono  effettuate
          con  modalita'  compatibili  con  le   singole   situazioni
          personali, debitamente accertate.». 
              -  Il  testo  dell'art.  31  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 31 (Disposizioni a favore dei  minori)  (Legge  6
          marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il  figlio  minore  dello
          straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante
          segue la condizione giuridica del  genitore  con  il  quale
          convive ovvero la piu' favorevole tra quelle  dei  genitori
          con cui convive. Il minore che risulta  affidato  ai  sensi
          dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la
          condizione giuridica dello straniero al quale e'  affidato,
          se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso  di
          soggiorno per motivi familiari valido  fino  al  compimento
          della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE  per
          soggiornanti  di  lungo  periodo  ai  sensi  dell'art.   9.
          L'assenza occasionale e  temporanea  dal  territorio  dello
          Stato non esclude il requisito della convivenza. 
              2. 
              3. Il Tribunale  per  i  minorenni,  per  gravi  motivi
          connessi  con  lo  sviluppo  psicofisico  e  tenuto   conto
          dell'eta' e delle condizioni di salute del  minore  che  si
          trova nel territorio italiano, puo' autorizzare  l'ingresso
          o la permanenza del familiare,  per  un  periodo  di  tempo
          determinato, anche in deroga alle  altre  disposizioni  del
          presente testo unico. L'autorizzazione e'  revocata  quando
          vengono a cessare i gravi motivi che ne  giustificavano  il
          rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
          esigenze del minore  o  con  la  permanenza  in  Italia.  I
          provvedimenti   sono   comunicati    alla    rappresentanza
          diplomatica o consolare e al questore per  gli  adempimenti
          di rispettiva competenza. 
              4. Qualora ai sensi  del  presente  testo  unico  debba
          essere disposta l'espulsione  di  un  minore  straniero  il
          provvedimento e' adottato, a  condizione  comunque  che  il
          provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi
          per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale  per
          i  minorenni.  Il  Tribunale   per   i   minorenni   decide
          tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.». 
              - Il testo del comma  1  dell'art.  33  della  legge  4
          maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad  una  famiglia),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 33. - 1. Ai minori che non sono muniti  di  visto
          di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente
          legge e che non sono accompagnati da almeno un  genitore  o
          da  parenti  entro  il  quarto  grado   si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 19, comma 1-bis, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              (Omissis).».