Art. 3 
 
 
 (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni) 
 
  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite  con  le  parole
"5.000 euro annui"; 
  b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Nei  casi  di
utilizzo in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente
comma  in  violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del  visto   di
conformita' o della sottoscrizione di  cui  al  primo  periodo  sulle
dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero  nei  casi  di
utilizzo in compensazione ai  sensi  dello  stesso  articolo  17  dei
crediti che emergono da dichiarazioni  con  visto  di  conformita'  o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli  abilitati,  con
l'atto di cui all'articolo 1, comma  421,  della  legge  30  dicembre
2004, n.  311,  l'ufficio  procede  al  recupero  dell'ammontare  dei
crediti utilizzati in violazione delle  modalita'  di  cui  al  primo
periodo e  dei  relativi  interessi,  nonche'  all'irrogazione  delle
sanzioni." 
  2. All'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 7: 
  1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite
con le parole: "5.000 euro annui"; 
  2. dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: 
  "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui  al
presente comma in violazione dell'obbligo di previa  apposizione  del
visto di conformita' o della sottoscrizione di cui al  primo  periodo
sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi
di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso  articolo  17  dei
crediti che emergono da dichiarazioni  con  visto  di  conformita'  o
sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli  abilitati,  con
l'atto di cui all'articolo 1, comma  421,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti
utilizzati in violazione delle modalita' di cui al  primo  periodo  e
dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni." 
  b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono  sostituite  dalle
seguenti "5.000 euro". 
  3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: "per importi superiori  a  5.000  euro  annui,"  sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle  imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle  ritenute  alla  fonte,
alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito,  all'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  e  dei  crediti  d'imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi". 
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "Per il pagamento delle
somme  dovute,  di  cui  al  periodo  precedente,  non  e'  possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".