Art. 3 
 
                         Indirizzi di studio 
 
  1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
sono i seguenti: 
    a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti  del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane; 
    b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; 
    c) Industria e artigianato per il Made in Italy; 
    d) Manutenzione e assistenza tecnica; 
    e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; 
    f) Servizi commerciali; 
    g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera; 
    h) Servizi culturali e dello spettacolo; 
    i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale; 
    l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 
    m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 
  2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma
1 sono riportati nell'Allegato B, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto. Gli indirizzi di  studio  dell'ordinamento,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,
confluiscono negli indirizzi  di  studio  di  cui  al  comma  1  come
riportato nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto  legislativo,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di  cui  al
comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in  termini
di competenze, abilita' e conoscenze.  Con  il  medesimo  decreto  e'
indicato il riferimento degli  indirizzi  di  studio  alle  attivita'
economiche  referenziate  ai  codici  ATECO  adottati   dall'Istituto
nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche  nazionali  di
carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e
di correlate divisioni. Il decreto contiene altresi'  le  indicazioni
per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo  articolo
11, e le indicazioni per  la  correlazione  tra  le  qualifiche  e  i
diplomi  professionali  conseguiti  nell'ambito   dei   percorsi   di
istruzione e formazione professionale e gli  indirizzi  dei  percorsi
quinquennali  dell'istruzione  professionale   anche   al   fine   di
facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8. 
  4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita  e  i
risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente
la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli  indirizzi  dei
settori tecnologico ed economico degli istituti  tecnici  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  88.  Il
medesimo decreto correla i  profili  in  uscita  degli  indirizzi  di
studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  del  30
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio  2015,
n. 166. 
  5. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di  istruzione
professionale possono declinare gli indirizzi di  studio  di  cui  al
comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio  coerenti  con
le priorita' indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei
limiti degli spazi di flessibilita' di cui al successivo articolo  6,
comma 1, lettera b).  Tale  declinazione  puo'  riferirsi  solo  alle
attivita' economiche previste nella sezione e nella divisione cui  si
riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto  di
cui  al  comma  3.  La  declinazione  e'   altresi'   riferita   alla
nomenclatura  e  classificazione  delle  unita'  professionali  (NUP)
adottate  dall'ISTAT.  L'utilizzo  della  flessibilita'  avviene  nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare  esuberi
di personale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo, n. 87, si veda le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive». 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 88, si veda nelle note alle premesse.