Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Gli  obiettivi
si articolano in: 
      a) obiettivi generali, che identificano,  in  coerenza  con  le
priorita'  delle  politiche  pubbliche  nazionali  nel   quadro   del
programma di Governo e  con  gli  eventuali  indirizzi  adottati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita'  strategiche
delle pubbliche amministrazioni in  relazione  alle  attivita'  e  ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto  di  contrattazione
di appartenenza e in relazione anche al livello e alla  qualita'  dei
servizi da garantire ai cittadini; 
      b)  obiettivi  specifici  di  ogni  pubblica   amministrazione,
individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nel
Piano della performance di cui all'articolo 10.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Gli  obiettivi  di
cui al comma 01, lettera a),  sono  determinati  con  apposite  linee
guida adottate su base  triennale  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di  cui
al primo periodo e' adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131.
Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),  sono  programmati,  in
coerenza con gli obiettivi generali, su base  triennale  e  definiti,
prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a
loro volta consultano i  dirigenti  o  i  responsabili  delle  unita'
organizzative. Gli  obiettivi  sono  definiti  in  coerenza  con  gli
obiettivi di bilancio indicati nei  documenti  programmatici  di  cui
alla legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  di  cui  alla  normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e
il loro conseguimento costituisce condizione per  l'erogazione  degli
incentivi  previsti  dalla  contrattazione  integrativa.  Nelle  more
dell'adozione delle linee guida  di  determinazione  degli  obiettivi
generali, ogni  pubblica  amministrazione  programma  e  definisce  i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del  Piano
di cui all'articolo  10,  salvo  procedere  successivamente  al  loro
aggiornamento.»; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso  di
gestione associata di funzioni da parte degli enti  locali,  su  base
volontaria  ovvero  obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici  relativi
all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. 
  1-ter. Nel  caso  di  differimento  del  termine  di  adozione  del
bilancio  di  previsione  degli  enti  territoriali,  devono   essere
comunque definiti obiettivi specifici per consentire  la  continuita'
dell'azione amministrativa.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01.  Gli  obiettivi
          si articolano in: a) obiettivi generali, che  identificano,
          in coerenza con  le  priorita'  delle  politiche  pubbliche
          nazionali nel quadro del programma di  Governo  e  con  gli
          eventuali indirizzi adottati dal Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n.  286,  le  priorita'  strategiche  delle
          pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e  ai
          servizi  erogati,  anche  tenendo  conto  del  comparto  di
          contrattazione di appartenenza  e  in  relazione  anche  al
          livello  e  alla  qualita'  dei  servizi  da  garantire  ai
          cittadini;  b)  obiettivi  specifici   di   ogni   pubblica
          amministrazione, individuati, in coerenza con la  direttiva
          annuale  adottata  ai  sensi  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  nel  Piano  della
          performance di cui all'art. 10. 
              1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera  a),  sono
          determinati con  apposite  linee  guida  adottate  su  base
          triennale con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di  cui  al
          primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
          2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),
          sono programmati, in coerenza con gli  obiettivi  generali,
          su  base  triennale  e  definiti,  prima  dell'inizio   del
          rispettivo   esercizio,   dagli   organi    di    indirizzo
          politico-amministrativo,      sentiti       i       vertici
          dell'amministrazione  che  a  loro   volta   consultano   i
          dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative.  Gli
          obiettivi sono definiti in coerenza con  gli  obiettivi  di
          bilancio indicati nei documenti programmatici di  cui  alla
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  di  cui  alla  normativa
          economica e finanziaria applicabile  alle  regioni  e  agli
          enti locali e il loro conseguimento costituisce  condizione
          per   l'erogazione   degli   incentivi    previsti    dalla
          contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione  delle
          linee guida di  determinazione  degli  obiettivi  generali,
          ogni  pubblica  amministrazione  programma  e  definisce  i
          propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per  l'adozione
          del   Piano   di   cui   all'art.   10,   salvo   procedere
          successivamente al loro aggiornamento. 
              1-bis. Nel caso di gestione associata  di  funzioni  da
          parte  degli  enti  locali,  su  base   volontaria   ovvero
          obbligatoria ai sensi dell'art.  14  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  gli  obiettivi  specifici
          relativi all'espletamento di tali  funzioni  sono  definiti
          unitariamente. 
              1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione
          del bilancio di previsione degli enti territoriali,  devono
          essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire
          la continuita' dell'azione amministrativa. 
              2. Gli obiettivi sono: 
                a) rilevanti e pertinenti rispetto ai  bisogni  della
          collettivita', alla missione istituzionale, alle  priorita'
          politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
                b) specifici  e  misurabili  in  termini  concreti  e
          chiari; 
                c) tali da determinare un significativo miglioramento
          della qualita' dei servizi erogati e degli interventi; 
                d) riferibili ad un arco  temporale  determinato,  di
          norma corrispondente ad un anno; 
                e) commisurati ai valori di riferimento derivanti  da
          standard definiti a  livello  nazionale  e  internazionale,
          nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
                f) confrontabili con le tendenze della  produttivita'
          dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno
          al triennio precedente; 
                g) correlati alla quantita'  e  alla  qualita'  delle
          risorse disponibili.».