Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
il comma 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 I contratti  collettivi
nazionali possono integrare le procedure e  i  criteri  generali  per
l'attuazione di quanto previsto dai commi  1  e  2.  Sono  nulli  gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8deldecreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere  fissati
          criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
          anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni
          senza preventivo accordo, per garantire  l'esercizio  delle
          funzioni istituzionali da parte delle  amministrazioni  che
          presentano carenze di organico. Le disposizioni di  cui  al
          presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta'
          inferiore  a  tre  anni,  che  hanno  diritto  al   congedo
          parentale, e ai soggetti  di  cui  all'art.  33,  comma  3,
          dellalegge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
          modificazioni,  con   il   consenso   degli   stessi   alla
          prestazione della propria attivita' lavorativa in  un'altra
          sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui allalegge 7 aprile 2014,  n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni  di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          deldecreto-legge del 3 ottobre 2006, n.  262convertito  con
          modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286e  quanto
          a  12  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006,  n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), dellalegge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo.(142) 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.».