Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Puo' accedere al beneficio di cui all'articolo 2  il  lavoratore
di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n.  335  del  1995,
che ha almeno dodici mesi di  contribuzione  per  periodi  di  lavoro
effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo  anno  di
eta' e che si trova in una delle seguenti condizioni: 
    a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  per
licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso
da  almeno  tre  mesi  di  godere  dell'intera  prestazione  per   la
disoccupazione a lui spettante; 
    b) al momento della richiesta  assiste  da  almeno  sei  mesi  il
coniuge, la persona in unione civile o un  parente  di  primo  grado,
convivente,  con  handicap  in  situazione  di  gravita'   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) e' riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per
cento; 
    d) alla data della domanda di  accesso  al  beneficio  svolge  da
almeno sei anni, in via continuativa,  una  o  piu'  delle  attivita'
elencate nell'allegato A del  presente  decreto  ovvero  soddisfa  le
condizioni di cui all'articolo  1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 12 e 13, della  legge
          n. 335 del 1995, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  1,  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
          la propria immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego.[». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              «Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (omissis). 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3,  del
          decreto  legislativo  21  aprile  2011,  n.   67   (Accesso
          anticipato  al   pensionamento   per   gli   addetti   alle
          lavorazioni particolarmente faticose  e  pesanti,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183): 
              «Art.   1    (Lavoratori    addetti    a    lavorazioni
          particolarmente faticose e  pesanti).  -  1.  In  deroga  a
          quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,
          n. 243, come modificato  dall'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,  a  domanda,  il
          diritto  per   l'accesso   al   trattamento   pensionistico
          anticipato,  fermi  restando  il  requisito  di  anzianita'
          contributiva non inferiore a trentacinque anni e il  regime
          di decorrenza del pensionamento vigente  al  momento  della
          maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti  tipologie
          di lavoratori dipendenti: 
                a) lavoratori impegnati in  mansioni  particolarmente
          usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale in data 19  maggio  1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4  settembre
          1999; 
                b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai
          soli fini del presente decreto legislativo, nelle  seguenti
          categorie: 
                  1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma
          2, lettera g), del decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.
          66, che prestano la loro  attivita'  nel  periodo  notturno
          come definito alla lettera d) del  predetto  comma  2,  per
          almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni  lavorativi
          all'anno non inferiore a  78  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra
          il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a  64
          per  coloro  che  maturano  i   requisiti   per   l'accesso
          anticipato dal 1° luglio 2009; 
                  2) al di fuori  dei  casi  di  cui  al  numero  1),
          lavoratori che prestano la loro attivita'  per  almeno  tre
          ore nell'intervallo tra  la  mezzanotte  e  le  cinque  del
          mattino di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  d),  del
          predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di
          lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
                c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali
          operano le voci di tariffa per l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  di  cui  all'elenco  n.  1  contenuto
          nell'allegato 1 al presente  decreto  legislativo,  cui  si
          applicano  i  criteri  per  l'organizzazione   del   lavoro
          previsti dall'articolo 2100 del  codice  civile,  impegnati
          all'interno   di   un   processo   produttivo   in   serie,
          contraddistinto da un ritmo determinato da  misurazione  di
          tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
          postazioni, che  svolgano  attivita'  caratterizzate  dalla
          ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
          staccate di un prodotto finale, che si  spostano  a  flusso
          continuo  o  a  scatti  con   cadenze   brevi   determinate
          dall'organizzazione del  lavoro  o  dalla  tecnologia,  con
          esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a  linee
          di   produzione,   alla   manutenzione,   al   rifornimento
          materiali,  ad  attivita'  di   regolazione   o   controllo
          computerizzato delle linee di produzione e al controllo  di
          qualita'; 
                d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
          inferiore  a  9  posti,  adibiti  a  servizio  pubblico  di
          trasporto collettivo. 
              2. Il diritto al trattamento  pensionistico  anticipato
          e' esercitabile qualora i lavoratori  di  cui  al  comma  1
          abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
          alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1,  secondo
          le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari: 
                a)  ad  almeno  sette  anni  negli  ultimi  dieci  di
          attivita' lavorativa, ovvero 
                b)  ad  almeno  la  meta'   della   vita   lavorativa
          complessiva. 
              3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
          tiene conto dei  periodi  di  svolgimento  effettivo  delle
          attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
          con   esclusione   di   quelli   totalmente   coperti    da
          contribuzione figurativa.».