Art. 3 
 
 
                       Misura dell'APE sociale 
 
  1. L'APE sociale  e'  erogata  mensilmente  per  dodici  mensilita'
l'anno, e'  pari  all'importo  corrispondente  a  quello  della  rata
mensile della  pensione  di  vecchiaia  calcolata  al  momento  della
domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile  di  1.500
euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con
contribuzione versata o accreditata a qualsiasi  titolo  presso  piu'
gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo  della  rata
mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione  in
rapporto ai rispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le
regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base  delle
rispettive retribuzioni di riferimento.