Art. 3 Misura dell'APE sociale 1. L'APE sociale e' erogata mensilmente per dodici mensilita' l'anno, e' pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso piu' gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.