Art. 3 Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione 1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' altresi' composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti: a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7; b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all'articolo 8; c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17. 3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, e' prevista, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al Comitato possono essere altresi' invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati. 4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento. 5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attivita' delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformita' ed il controllo dell'attivita' di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresi', il monitoraggio dell'implementazione del presente decreto. 6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011. 7. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Note all'art. 3: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.