Art. 3 
 
              Modifica all'articolo 19 del testo unico 
        di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. All'articolo 19 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura. Nella valutazione  di  tali  motivi  si  tiene  conto  anche
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi  di
diritti umani». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello  straniero),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 19. (Divieti di espulsione  e  di  respingimento.
          Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1.  In
          nessun caso puo' disporsi l'espulsione o  il  respingimento
          verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
          persecuzione per motivi di razza, di sesso, di  lingua,  di
          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
          condizioni personali o sociali, ovvero possa  rischiare  di
          essere rinviato verso un altro  Stato  nel  quale  non  sia
          protetto dalla persecuzione. 
              1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione  o
          l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora
          esistano fondati motivi di  ritenere  che  essa  rischi  di
          essere sottoposta a  tortura.  Nella  valutazione  di  tali
          motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale  Stato,
          di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. 
              1-bis. In nessun caso puo'  disporsi  il  respingimento
          alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 
              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: 
                a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo  il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
                b)  degli  stranieri  in  possesso  della  carta   di
          soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9; 
                c) degli stranieri conviventi con  parenti  entro  il
          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
                d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 
              2-bis. Il respingimento o l'esecuzione  dell'espulsione
          di persone  affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei
          minori, dei componenti di famiglie monoparentali con  figli
          minori nonche' dei minori, ovvero delle  vittime  di  gravi
          violenze psicologiche, fisiche o sessuali  sono  effettuate
          con  modalita'  compatibili  con  le   singole   situazioni
          personali, debitamente accertate.».