Art. 3 
 
 
                          Norme applicabili 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  Codice  si  applicano,  ove  non
derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di  enti  del
Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 
  2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo
settore si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme  del  Codice
civile e le relative disposizioni di attuazione. 
  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  Capo  II  del  Titolo  VIII,   le
disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153
          (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'art.  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  20
          novembre  1990,  n.  356,  e   disciplina   fiscale   delle
          operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma  dell'art.
          1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999.