Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
            del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo n.  171  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «secondo parametri definiti con decreto
del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a  7-sexies»,
e le parole: «in modo paritario» sono soppresse; 
    b)  al  comma  6,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «formativi  e
professionali» sono inserite le seguenti: «che devono comunque  avere
attinenza con le materie del management e della direzione aziendale»,
e le  parole:  «abilitazioni  professionali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «corsi di perfezionamento  universitari  di  durata  almeno
annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di
ambito  manageriale  e  organizzativo   svolti   presso   istituzioni
pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di  almeno
50 ore, con  esclusione  dei  corsi  gia'  valutati  quali  requisito
d'accesso»; 
    c) al  comma  7,  primo  periodo,  le  parole:  «75  punti»  sono
sostituite dalle seguenti: «70 punti», e al secondo periodo, dopo  le
parole: «nell'elenco nazionale» sono aggiunte le  seguenti:  «che  e'
pubblicato  secondo   l'ordine   alfabetico   dei   candidati   senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»; 
    d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Ai  fini  della  valutazione  dell'esperienza  dirigenziale
maturata  nel  settore  sanitario,  pubblico  o   privato,   di   cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), la  Commissione  fa  riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
  7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla  Commissione,  di
cui  al  comma  6,  lettera  a),  e'  esclusivamente  l'attivita'  di
direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura  o  dell'organismo
ovvero di  una  delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con  autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore  pubblico
e privato. Non si considera  esperienza  dirigenziale  valutabile  ai
sensi del presente comma l'attivita' svolta  a  seguito  di  incarico
comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
  7-quater.  La  Commissione  valuta  esclusivamente  le   esperienze
dirigenziali  maturate  dal  candidato  negli  ultimi   sette   anni,
attribuendo un punteggio  complessivo  massimo  non  superiore  a  60
punti, tenendo conto per ciascun  incarico  di  quanto  previsto  dal
comma 6, lettera a). In particolare: 
    a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero
di risorse umane e al  valore  economico  delle  risorse  finanziarie
gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; 
    b) definisce il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; 
    c) definisce il  coefficiente  da  applicare  al  punteggio  base
ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza   dirigenziale   che   ha
comportato il coordinamento e la responsabilita'  di  piu'  strutture
dirigenziali. 
  7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato,  o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti. Il punteggio per ciascuna  esperienza  dirigenziale  valutata,
per la frazione superiore  all'anno,  e'  attribuito  assegnando  per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del  punteggio
annuale previsto per quella specifica  esperienza  dirigenziale.  Nel
caso di  sovrapposizioni  temporali  degli  incarichi  ricoperti,  e'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza
dirigenziale, scegliendo quella  a  cui  puo'  essere  attribuito  il
maggior punteggio. 
  7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e  professionali
posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo
non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui  al
comma 6, lettera b).». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del  citato  decreto
          legislativo 4 agosto 2016,  n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1 (Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto  di
          quanto previsto dal presente articolo. 
              2. E' istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
          2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con  procedure
          informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
          Ministero della salute. 
              3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma
          2, con decreto del Ministro della salute e'  nominata  ogni
          due anni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
          uno designato dal Ministro della  salute  con  funzioni  di
          presidente scelto tra magistrati ordinari,  amministrativi,
          contabili e avvocati dello  Stato,  e  quattro  esperti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale, di cui uno designato dal Ministro della  salute,
          uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali, e due designati dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  I  componenti  della  commissione
          possono essere nominati una sola volta e restano in  carica
          per il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
          all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
          In fase di prima applicazione, la commissione  e'  nominata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                a)  diploma  di   laurea   di   cui   all'ordinamento
          previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,  n.  2,
          ovvero laurea specialistica o magistrale; 
                b)   comprovata   esperienza   dirigenziale,   almeno
          quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri
          settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
          settore pubblico o nel settore privato; 
                c)  attestato  rilasciato  all'esito  del  corso   di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale, avvalendosi  anche  dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, e in  collaborazione  con
          le  universita'  o  altri  soggetti  pubblici   o   privati
          accreditati  ai  sensi  dell'art.   16-ter,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  operanti   nel   campo   della   formazione
          manageriale,  con  periodicita'  almeno   biennale.   Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          contenuti, la metodologia delle attivita'  didattiche  tali
          da assicurare un piu' elevato livello della formazione,  la
          durata dei corsi  e  il  termine  per  l'attivazione  degli
          stessi,  nonche'  le  modalita'  di   conseguimento   della
          certificazione.  Sono  fatti   salvi   gli   attestati   di
          formazione conseguiti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
          in  particolare  dell'art.  3-bis,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  nonche'   gli   attestati   in   corso   di
          conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
          3-bis, comma 4, anche  se  conseguiti  in  data  posteriore
          all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
          siano iniziati in data antecedente  alla  data  di  stipula
          dell'Accordo di cui al presente comma. 
              5. I requisiti  indicati  nel  comma  4  devono  essere
          posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito  per
          la presentazione della domanda di ammissione. Alle  domande
          dovranno  essere  allegati  il   curriculum   formativo   e
          professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
          comma 6. La partecipazione alla procedura di  selezione  e'
          subordinata al versamento ad apposito capitolo  di  entrata
          del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro  30,
          non rimborsabile. I relativi introiti sono  riassegnati  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero della salute  per  essere  destinati  alle  spese
          necessarie per  assicurare  il  supporto  allo  svolgimento
          delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco  di
          idonei cui al presente articolo. 
              6. La commissione procede alla valutazione  dei  titoli
          formativi e professionali  e  della  comprovata  esperienza
          dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
          cui ai commi da  7-bis  a  7-sexies,  e  criteri  specifici
          predefiniti  nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma   4,
          considerando: 
                a)   relativamente   alla    comprovata    esperienza
          dirigenziale, la tipologia  e  dimensione  delle  strutture
          nelle quali e' stata maturata, anche in termini di  risorse
          umane e finanziarie gestite, la posizione di  coordinamento
          e responsabilita' di strutture con incarichi di durata  non
          inferiore a un anno,  nonche'  eventuali  provvedimenti  di
          decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
                b) relativamente ai titoli formativi e  professionali
          che devono comunque avere  attinenza  con  le  materie  del
          management e  della  direzione  aziendale,  l'attivita'  di
          docenza svolta in corsi universitari  e  post  universitari
          presso istituzioni  pubbliche  e  private  di  riconosciuta
          rilevanza,   delle   pubblicazioni   e   delle   produzioni
          scientifiche degli  ultimi  cinque  anni,  il  possesso  di
          diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,  master,
          corsi di  perfezionamento  universitari  di  durata  almeno
          annuale, abilitazioni  professionali,  ulteriori  corsi  di
          formazione di ambito  manageriale  e  organizzativo  svolti
          presso istituzioni  pubbliche  e  private  di  riconosciuta
          rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei
          corsi gia' valutati quali requisito d'accesso. 
              7. Il punteggio massimo  complessivamente  attribuibile
          dalla commissione a ciascun candidato e'  di  100  punti  e
          possono essere inseriti nell'elenco nazionale  i  candidati
          che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore  a
          70   punti.   Il   punteggio   e'   assegnato    ai    fini
          dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
          pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati  senza
          l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
              7-bis.  Ai  fini  della   valutazione   dell'esperienza
          dirigenziale maturata nel  settore  sanitario,  pubblico  o
          privato, di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera  b),  la
          Commissione fa riferimento all'esperienza  acquisita  nelle
          strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
          del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,  nonche'
          negli enti a carattere regolatorio e di ricerca  in  ambito
          sanitario. 
              7-ter.  L'esperienza  dirigenziale   valutabile   dalla
          Commissione,  di  cui  al   comma   6,   lettera   a),   e'
          esclusivamente   l'attivita'   di   direzione    dell'ente,
          dell'azienda, della struttura o  dell'organismo  ovvero  di
          una  delle  sue  articolazioni  comunque   contraddistinte,
          svolta, a seguito di formale conferimento di incarico,  con
          autonomia  organizzativa  e  gestionale,  nonche'   diretta
          responsabilita' di risorse umane, tecniche  o  finanziarie,
          maturata nel settore pubblico e privato. Non  si  considera
          esperienza dirigenziale valutabile ai  sensi  del  presente
          comma l'attivita' svolta a seguito di incarico  comportante
          funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
              7-quater.  La  Commissione  valuta  esclusivamente   le
          esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
          7 anni, attribuendo un punteggio  complessivo  massimo  non
          superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di
          quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare: 
                a)    individua    range     predefiniti     relativi
          rispettivamente al numero di  risorse  umane  e  al  valore
          economico delle risorse finanziarie gestite e  per  ciascun
          range attribuisce il relativo punteggio; 
                b)  definisce  il  coefficiente   da   applicare   al
          punteggio base ottenuto dal  candidato  in  relazione  alle
          diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
          dirigenziale e' stata svolta; 
                c)  definisce  il  coefficiente   da   applicare   al
          punteggio base  ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza
          dirigenziale  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
          responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 
              7-quinquies. Eventuali provvedimenti di  decadenza  del
          candidato, o provvedimenti  assimilabili,  riportati  negli
          ultimi 7 anni,  sono  valutati  con  una  decurtazione  del
          punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il  punteggio  per
          ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la  frazione
          superiore all'anno, e' attribuito  assegnando  per  ciascun
          giorno  di   durata   un   trecentosessantacinquesimo   del
          punteggio annuale previsto per quella specifica  esperienza
          dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni  temporali  degli
          incarichi ricoperti, e'  valutata  ai  fini  dell'idoneita'
          esclusivamente   una   singola   esperienza   dirigenziale,
          scegliendo quella a cui puo' essere attribuito  il  maggior
          punteggio. 
              7-sexies. La Commissione valuta i  titoli  formativi  e
          professionali  posseduti  dal  candidato   attribuendo   un
          punteggio, complessivo massimo non superiore  a  40  punti,
          ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
          b). 
              8. Non possono essere reinseriti nell'elenco  nazionale
          coloro che siano stati dichiarati decaduti  dal  precedente
          incarico  di  direttore  generale  per   violazione   degli
          obblighi di trasparenza di cui al  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto  legislativo
          25 maggio 2016, n. 97.».