Art. 3 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. All'articolo  18,  comma  30,  primo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «da  ripartire»  sono  soppresse  e
dopo le parole:  «per  l'anno  finanziario  2017»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «,  ovvero,  al  fine  di  accelerare  l'estinzione  delle
suddette partite, ad  assegnare  direttamente  le  medesime  risorse,
anche in conto residui, all'istituto gestore  della  tesoreria  dello
Stato, il quale  provvede  alla  relativa  sistemazione  fornendo  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  e  alla  competente  Amministrazione
ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni  effettuate  di
individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo  lo  schema
trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 30, della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18 (Disposizioni diverse). - 1.- 29. (Omissis). 
              30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire, tra gli stati  di  previsione  dei
          Ministeri interessati, le risorse del capitolo  "Fondo  per
          la sistemazione contabile delle partite iscritte  al  conto
          sospeso", iscritto nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2017,
          ovvero, al fine di accelerare l'estinzione  delle  suddette
          partite, ad assegnare  direttamente  le  medesime  risorse,
          anche  in  conto  residui,   all'istituto   gestore   della
          tesoreria dello Stato,  il  quale  provvede  alla  relativa
          sistemazione fornendo al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  e  alla  competente  Amministrazione  ogni  elemento
          informativo   utile   delle   operazioni   effettuate    di
          individuazione e regolazione di ciascuna  partita,  secondo
          lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato. Le risorse  del  suddetto  fondo  non
          utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate
          in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate
          nell'esercizio successivo.».