Art. 3 
 
Principi generali del mutuo  riconoscimento  delle  decisioni  e  dei
  provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea 
 
  1. Al  Codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al Libro XI, dopo il titolo I, e' inserito il seguente: 
 
                            «Titolo I-bis 
 
PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO  RICONOSCIMENTO  DELLE  DECISIONI  E  DEI
    PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
   Art.  696-bis  (Principio  del  mutuo  riconoscimento).  -  1.  Il
principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato  dalle  norme  del
presente titolo e dalle altre disposizioni  di  legge  attuative  del
diritto dell'Unione europea. 
  2.  Le  decisioni  e  i  provvedimenti  giudiziari   emessi   dalle
competenti  autorita'  degli  altri  Stati  membri   possono   essere
riconosciuti ed eseguiti  nel  territorio  dello  Stato;  l'autorita'
giudiziaria puo' richiedere alle  competenti  autorita'  degli  altri
Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni. 
  Art. 696-ter (Tutela dei diritti  fondamentali  della  persona  nel
mutuo riconoscimento).  -  1.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  al
riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per
ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che
configurano  una   grave   violazione   dei   principi   fondamentali
dell'ordinamento giuridico  dello  Stato,  dei  diritti  fondamentali
della persona riconosciuti dall'articolo 6 del  Trattato  sull'Unione
europea o dei diritti, delle liberta' e dei  principi  sanciti  nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
   Art.  696-quater  (Modalita'  di  trasmissione   delle   decisioni
giudiziarie).  -  1.  L'autorita'   giudiziaria   competente   riceve
direttamente  le  decisioni  e  i  provvedimenti  da  riconoscere  ed
eseguire nel territorio dello Stato. 
  2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente  alle  competenti
autorita' giudiziarie degli altri  Stati  membri  le  decisioni  e  i
provvedimenti da riconoscere ed eseguire,  dandone  comunicazione  al
Ministro della giustizia nei casi e nei modi  previsti  dalla  legge,
anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  di   cui   all'articolo
696-sexies. 
  3. La documentazione e gli  accertamenti  integrativi,  nonche'  le
ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione  delle  decisioni  e
dei provvedimenti dei  quali  sia  chiesto  il  riconoscimento,  sono
oggetto di trasmissione diretta tra le  autorita'  giudiziarie  degli
Stati membri. 
  Art. 696-quinquies (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie
degli altri Stati membri). - 1. L'autorita' giudiziaria riconosce  ed
esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari  degli  altri  Stati
membri  senza  sindacarne  le  ragioni  di  merito,  salvo  che   sia
altrimenti previsto. E' in  ogni  caso  assicurato  il  rispetto  dei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  Art. 696-sexies (Poteri del Ministro  della  giustizia).  -  1.  Il
Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti  dalla  legge,
garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in  casi
particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato  membro  per  dare
esecuzione alle decisioni giudiziarie di  cui  e'  stato  chiesto  il
riconoscimento, sempre che tali  condizioni  non  contrastino  con  i
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia  verifica   l'osservanza   delle
condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione
delle decisioni e dei provvedimenti nel  territorio  di  altro  Stato
membro. 
  Art. 696-septies (Mutuo riconoscimento e responsabilita'  da  reato
degli enti). - 1. In materia di mutuo riconoscimento delle  decisioni
giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli  enti,  nei
rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea,  si  osservano  le
norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni
di legge attuative del diritto dell'Unione europea. 
  Art.  696-octies  (Modalita'  di  esecuzione).  -  1.   L'autorita'
giudiziaria riconosce  ed  esegue  le  decisioni  e  i  provvedimenti
giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee
ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia. 
  2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al
cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si  provvede
senza  formalita',  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali   della
persona. 
  Art.   696-novies   (Impugnazioni).   -   1.   Le   decisioni   sul
riconoscimento   e   l'esecuzione   di   un   provvedimento    emesso
dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei
casi e con i mezzi previsti dalla legge. 
  2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla  liberta'  personale
e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 
  3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto
previsto dall'articolo 696-quinquies. 
  4.  L'impugnazione  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  che   sia
diversamente previsto. 
  Art. 696-decies (Tutela dei terzi di buona fede). - 1. I  terzi  di
buona   fede   interessati   dall'esecuzione   della   decisione   di
riconoscimento sono tutelati nei casi e con i  mezzi  previsti  dalla
legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione  al  procedimento  di
riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge  assicura  nei
procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.».