Art. 3 Composizione dei Comitati nazionali 1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 e' composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente. 2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale e' designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonche' tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalita' statutarie o per l'attivita' culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente. 4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresi' le modalita' di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale. 5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non e' corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2. 6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonche' l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta. 7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».