Art. 3 
 
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli
                               comuni 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017  e
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018  al  2023,  un
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli
comuni, destinato  al  finanziamento  di  investimenti  diretti  alla
tutela dell'ambiente e  dei  beni  culturali,  alla  mitigazione  del
rischio idrogeologico,  alla  salvaguardia  e  alla  riqualificazione
urbana  dei  centri  storici,   alla   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali e  degli  istituti  scolastici  nonche'  alla
promozione dello sviluppo economico e sociale e  all'insediamento  di
nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018,  nel  Fondo  di
cui  al  primo  periodo  confluiscono  altresi'  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, che  sono  destinate  esclusivamente  al  finanziamento
degli  interventi  di  ristrutturazione   dei   percorsi   viari   di
particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi
turistici che utilizzino  modalita'  di  trasporto  a  basso  impatto
ambientale. 
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si provvede  alla  predisposizione  di  un  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione dei piccoli comuni. 
  3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita'  ai
seguenti interventi: 
    a)  qualificazione  e  manutenzione  del   territorio,   mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza  e  riqualificazione  delle  infrastrutture
stradali e degli edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici e a  quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica; 
    c) riqualificazione e  accrescimento  dell'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione  di  impianti
di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni  e  di  edifici  in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5,  anche  al
fine di sostenere l'imprenditoria  giovanile  per  l'avvio  di  nuove
attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione  e  alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti; 
    e) acquisizione di  case  cantoniere  e  del  sedime  ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1; 
    f) recupero e riqualificazione  urbana  dei  centri  storici,  ai
sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di  alberghi
diffusi; 
    g) recupero di beni culturali, storici, artistici e  librari,  ai
sensi dell'articolo 7; 
    h) recupero dei pascoli montani, anche al  fine  di  favorire  la
produzione di carni e di formaggi di qualita'. 
  4. Il Piano di cui  al  comma  2  definisce  le  modalita'  per  la
presentazione dei progetti da parte delle  amministrazioni  comunali,
nonche' quelle per  la  selezione,  attraverso  bandi  pubblici,  dei
progetti  medesimi  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri sulla base dei seguenti criteri: 
    a) tempi di realizzazione degli interventi; 
    b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento  di  soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  attraverso  il  concorso
degli investimenti privati; 
    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri
di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di  protocolli
internazionali di qualita' ambientale; 
    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy; 
    e)  miglioramento  della  qualita'  di  vita  della  popolazione,
nonche'  del  tessuto  sociale  e  ambientale   del   territorio   di
riferimento; 
    f) impatto  socio-economico  degli  interventi,  con  particolare
riferimento agli incrementi occupazionali. 
  5. Il Piano di cui al comma 2 e' aggiornato  ogni  tre  anni  sulla
base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al  comma
1. 
  6. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di  cui  al
comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per  quanto
possibile,  un'equilibrata  ripartizione  delle  risorse  a   livello
regionale e priorita' al finanziamento degli interventi  proposti  da
comuni istituiti a seguito di fusione  o  appartenenti  a  unioni  di
comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma  1  sono  ripartite  con
decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  cumulabili  con
agevolazioni e contributi eventualmente gia' previsti  dalla  vigente
normativa europea, nazionale o regionale. 
  8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2018 al 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 3: 
               - Il comma 640 dell'art. 1  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'
          2016), e' il seguente: 
              «640. - Per la progettazione e la realizzazione  di  un
          sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
          i   percorsi   Verona-Firenze    (Ciclovia    del    Sole),
          Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV)  a  Santa
          Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
          la  Puglia  (Ciclovia  dell'acquedotto  pugliese),   Grande
          raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma,  ciclovia
          del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia,
          ciclovia  Sardegna,  ciclovia  Magna  Grecia   (Basilicata,
          Calabria,   Sicilia),   ciclovia   Tirrenica   e   ciclovia
          Adriatica, nonche' per la progettazione e la  realizzazione
          di ciclostazioni e di interventi concernenti  la  sicurezza
          della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata  la
          spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni
          di euro per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  Per  la
          progettazione e la realizzazione di itinerari  turistici  a
          piedi, denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di  un
          milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018.
          I progetti e gli interventi sono  individuati  con  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e,  per
          quanto concerne quelli relativi alle  ciclovie  turistiche,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo.». 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1.