Art. 3 
 
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul
  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia  di
  marchi  d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento   della   normativa
  nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre  2015,  recante
  modifica al regolamento sul marchio comunitario 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi  per  l'attuazione
della  direttiva  (UE)  2015/2436  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  del  16   dicembre   2015,   sul   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa,
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  adeguare  le  disposizioni  del   codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436  e  del  regolamento
(UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; 
    b)  salvaguardare  la  possibilita'  di   adottare   disposizioni
attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti
di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di
legge e gia' disciplinate mediante regolamenti, compreso  l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33; 
    c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436  i  casi
in cui un marchio debba essere  escluso  dalla  registrazione  o,  se
registrato,  debba  essere  dichiarato  nullo  o  decaduto,  sia   in
relazione  agli  impedimenti  alla  registrazione  e  ai  motivi   di
nullita', sia in relazione all'individuazione dei segni  suscettibili
di costituire un marchio d'impresa, sia in  relazione  ai  motivi  di
decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui  detto  uso
venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel
corso di un procedimento  di  opposizione,  gravi  sul  titolare  del
marchio  anteriore  l'onere  di  provarne  l'uso  effettivo  a  norma
dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o  i  servizi  per  i
quali e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare  la
sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,  nei  termini
temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva; 
    d) prevedere  conformemente  alla  direttiva  (UE)  2015/2436  il
diritto di vietare l'uso di un segno a  fini  diversi  da  quello  di
contraddistinguere prodotti o servizi; 
    e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi  allo
scopo  di  uniformarla  alle  disposizioni   della   direttiva   (UE)
2015/2436, prevedendo che costituiscano  marchi  collettivi  anche  i
segni  e  le  indicazioni  che,  nel  commercio,  possono  servire  a
designare la provenienza geografica dei  prodotti  o  dei  servizi  e
stabilendo  le  opportune  disposizioni  di  coordinamento   con   la
disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; 
    f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di  certificazione,
l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436
e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare: 
      1) prevedere che i segni e le indicazioni che,  nel  commercio,
possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti  o
dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione; 
      2) prevedere che possano  essere  titolari  di  un  marchio  di
garanzia  o  di  certificazione  le  persone  fisiche  o   giuridiche
competenti,  ai  sensi  della  vigente  normativa   in   materia   di
certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i  quali  il
marchio  deve  essere  registrato,  a  condizione  che  non  svolgano
un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo
certificato; 
      3)  prevedere   l'obbligatorieta'   della   presentazione   del
regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della
comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza; 
      4) prevedere le condizioni di esclusione  dalla  registrazione,
di  decadenza  e  di  nullita'  dei   marchi   di   garanzia   o   di
certificazione, per motivi diversi da quelli indicati  agli  articoli
4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella  misura  in  cui  la
funzione di  detti  marchi  lo  richieda  e  in  particolare  che  la
decadenza per non uso sia accertata in caso di  inadeguato  controllo
sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso  di  uso
improprio o discriminatorio del marchio da  parte  del  titolare  del
marchio; 
    g) fatto salvo il diritto delle parti  al  ricorso  dinanzi  agli
organi  giurisdizionali,  prevedere  una   procedura   amministrativa
efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione  di  nullita'
di un marchio  d'impresa  da  espletare  dinanzi  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, soggetta al  pagamento  dei  diritti  di  deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti  dal
decreto  previsto  dall'articolo  226  del  codice  della  proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse; 
    h) modificare e integrare la disciplina delle  procedure  dinanzi
alla Commissione dei  ricorsi  contro  i  provvedimenti  dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza  e  la
rapidita' complessive, anche in  riferimento  alle  impugnazioni  dei
provvedimenti in tema di decadenza e nullita'. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio sul ravvicinamento delle  legislazioni  degli
          Stati membri in materia  di  marchi  d'impresa  (rifusione)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 336. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2015/2424  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio recante  modifica  del  regolamento
          (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul  marchio  comunitario  e
          del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione,  recante
          modalita' di esecuzione del regolamento (CE) n.  40/94  del
          Consiglio  sul  marchio  comunitario,  e  che   abroga   il
          regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle
          tasse  da  pagare  all'Ufficio  per  l'armonizzazione   del
          mercato  interno  (marchi,  disegni   e   modelli)   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  24
          dicembre 2015, n. L 341. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  226  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002, n. 273): 
              «Art. 226 (Termini e modalita' di pagamento). -  1.  Il
          pagamento  dei  diritti  e  delle  tasse   di   concessione
          governativa di cui al presente  codice  e'  effettuato  nei
          termini  e  nelle  modalita'  fissati  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con proprio decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto 13 gennaio 2010,  n.  33  (Regolamento  di
          attuazione  del  Codice   della   proprieta'   industriale,
          adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56,
          S.O.