Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 1. All'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. I soggetti che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano le relative domande al Ministero della salute, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, da ora denominata "Direzione generale", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se nati nel periodo dal 1959 al 1965, ovvero entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, se nati al di fuori del predetto periodo.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La documentazione sanitaria da presentare a corredo della domanda di cui al comma 2 e' indicata nell'allegato A al presente regolamento.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio medico-legale sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, e' espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla commissione medico-ospedaliera interforze (di seguito denominata commissione medica), di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'allegato A al presente regolamento.»; d) al comma 7, dopo le parole «come sostituita dalla tabella A allegata» sono inserite le seguenti «e relativi criteri applicativi,»; e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. La Direzione generale puo' richiedere alla commissione medica il riesame del giudizio espresso nel verbale alla luce della documentazione sanitaria e dei criteri indicati nell'allegato A del presente regolamento.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 2 ottobre 2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento: «Art. 2. - 1. I soggetti che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 presentano le relative domande al Ministero della salute, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, da ora denominata "Direzione generale", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se nati nel periodo dal 1959 al 1965, ovvero entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, se nati al di fuori del predetto periodo. 2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati: a) dati anagrafici del danneggiato e dell'eventuale rappresentante nel caso di incapace; b) indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo; c) elenco della documentazione allegata; d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione; e) firma del richiedente o del rappresentante; f) data di presentazione. 3. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) certificato di nascita del danneggiato; b) certificato di residenza; c) codice fiscale; d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace. 4. La documentazione sanitaria da presentare a corredo della domanda di cui al comma 2 e' indicata nell'allegato A al presente regolamento. 5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7. 6. Il giudizio medico-legale sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme della dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, e' espresso, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione, dalla commissione medico-ospedaliera interforze (di seguito denominata commissione medica), di cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'allegato A al presente regolamento. 7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudizio diagnostico sulle infermita' o sulle lesioni riscontrate nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente comma, esprime, altresi', il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita', secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata e relativi criteri applicativi, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale. 8. La Direzione generale notifica all'interessato le valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all'istruttoria per la liquidazione dell'indennizzo. 8-bis. La Direzione generale puo' richiedere alla commissione medica il riesame del giudizio espresso nel verbale alla luce della documentazione sanitaria e dei criteri indicati nell'allegato A del presente regolamento.».