Art. 3 
 
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
  dei mangimi medicati per il  conseguimento  degli  obiettivi  delle
  direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE 
 
   1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti,  le  farmacie,  le
parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta  e
al dettaglio di medicinali veterinari  nonche'  i  Medici  veterinari
attraverso la prescrizione  del  medicinale  veterinario  inseriscono
nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni  dei
medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo,  istituita   con
decreto del Ministro della salute 15 luglio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute: 
    a)  l'inizio  dell'attivita'  di  vendita,  ogni  sua  variazione
intervenuta   successivamente   e   la   sua   cessazione,    nonche'
l'acquirente; 
    b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione  dei
medicinali veterinari. 
  2-ter.  La  banca  dati  di  cui  al  comma  2-bis  e'   alimentata
esclusivamente con  i  dati  delle  ricette  elettroniche.  E'  fatto
obbligo al medico veterinario di inserire i dati  identificativi  del
titolare dell'allevamento. 
  2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati
di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente»; 
    b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. In alternativa  alla  modalita'  di  redazione  in  formato
cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,  la  prescrizione  dei
medicinali veterinari, ove obbligatoria, puo' essere redatta  secondo
il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre  2018,  la
prescrizione dei  medicinali  veterinari  e'  redatta  esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica. 
  1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi  o
tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3  marzo
1993, n. 90, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In alternativa  alla  modalita'  di  redazione  in  formato
cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la
prescrizione dei mangimi  medicati,  ove  obbligatoria,  puo'  essere
redatta secondo il modello di ricetta elettronica  disponibile  nella
banca  dati  di  cui  all'articolo  89,  comma  2-bis,  del   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018,
la  prescrizione  dei  mangimi  medicati  e'  redatta  esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica». 
 
          Note all'art. 3: 
               - Il  testo  degli  articoli  89  e  118  del  decreto
          legislativo  n.  193/2006   (Attuazione   della   direttiva
          2004/28/CE  recante  codice  comunitario   dei   medicinali
          veterinari.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio
          2006,  n.  121,  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 89. Codice a barre. 
              1.  Ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          registrazione di cui agli articoli 68, comma 1, lettera b),
          e 71, comma 1, lettera b), il  fabbricante  del  medicinale
          veterinario immesso  in  commercio  provvede  ad  applicare
          sulle singole confezioni un codice a barre  dal  quale  sia
          rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il  numero  di
          lotto,  in  conformita'   con   l'articolo   6-octies   del
          decreto-legge 30 dicembre 2004,  n.  314,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
              2. Fatte salve le informazioni  previste  dal  presente
          decreto, il Ministero della salute disciplina le  modalita'
          di registrazione che prevedano l'impiego del codice a barre
          di cui al comma 1,  nonche'  le  modifiche  al  modello  di
          ricetta medico veterinaria 
              2-bis. I produttori, i  depositari,  i  grossi-sti,  le
          farmacie, le parafarmacie, i titolari delle  autorizzazioni
          alla  vendita  diretta  e  al   dettaglio   di   medicinali
          veterinari  nonche'  i  medici  veterinari  attraverso   la
          prescrizione del medicinale veterinario  inseriscono  nella
          banca dati centrale finalizzata a monitorare le  confezioni
          dei  medicinali  all'interno  del   sistema   distributivo,
          istituita con decreto del Ministro della salute  15  luglio
          2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4
          gennaio  2005,  le  seguenti   informazioni,   secondo   le
          modalita' definite con decreto del Ministro  della  salute:
          a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua  variazione
          intervenuta successiva-mente e la sua  cessazione,  nonche'
          l'acquirente; b) i dati  concernenti  la  produzione  e  la
          commercializzazione dei medicinali veterinari. 
              2-ter.  La  banca  dati  di  cui  al  comma  2-bis   e'
          alimentata  esclusivamente  con  i   dati   delle   ricette
          elettroniche. E' fatto obbligo  al  medico  veterinario  di
          inserire    i    dati    identificativi    del     titolare
          dell'allevamento. 
              2-quater. L'attivita'  di  tenuta  e  di  aggiornamento
          della banca dati di cui al  comma  2-bis  e'  svolta  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito
          delle ri-sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente." 
              "Art. 118. Modello di ricetta medico veterinaria. 
              1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed  i  casi
          in  cui  tale  modello  e'  obbligatorio,  sono   stabiliti
          nell'allegato III. Tale allegato puo' essere modificato con
          successivi decreti del Ministro della salute da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  per
          assicurarne  la  compatibilita'  con  successive  norme  di
          diritto comunitario a norma dell'articolo 13 della legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              1-bis. In alternativa alla modalita'  di  redazione  in
          formato cartaceo secondo il modello di cui al comma  1,  la
          prescrizione dei medicinali veterinari,  ove  obbligatoria,
          puo'  essere  redatta  secondo  il   modello   di   ricetta
          elettronica   disponibile   nella   banca   dati   di   cui
          all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1º  settembre
          2018, la prescrizione dei medicinali veterinari e'  redatta
          esclusiva-mente secondo  il  predetto  modello  di  ricetta
          elettronica. 
              1-ter. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          falsifichi o tenti di falsificare ricette  elettroniche  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  al
          comma 1 dell'articolo 108.". 
              Il  testo  dell'art.  108,   comma   1,   del   decreto
          legislativo  n.  193/2006   (Attuazione   della   direttiva
          2004/28/CE  recante  codice  comunitario   dei   medicinali
          veterinari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  maggio
          2006, n. 121, cosi' recita: 
              "Art. 108. Sanzioni. 
              1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          immette   in   commercio   medicinali   veterinari    senza
          l'autorizzazione prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.". 
              Il testo dell'articolo 8  del  Decreto  legislativo  n.
          90/1993 (Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale
          sono stabilite le condizioni  di  preparazione,  immissione
          sul mercato ed utilizzazione  dei  mangimi  medicati  nella
          Comunita'.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  aprile
          1993, n. 78, modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 8. 
              1. La consegna di mangimi medicati  agli  allevatori  o
          detentori di animali ha luogo solo su  prescrizione  di  un
          veterinario  abilitato  alla  professione   alle   seguenti
          condizioni: 
              a) la  ricetta  deve  essere  compilata  su  un  modulo
          conforme al modello di cui all'allegato A;  l'originale  e'
          destinato al fabbricante o  eventualmente  al  distributore
          autorizzato dello Stato membro di destinazione; 
              b) la ricetta deve essere compilata nel numero di copie
          stabilite dal Ministro della sanita' con proprio decreto in
          cui  vengono  stabilite  anche  la  loro  destinazione,  le
          modalita' di conservazione dell'originale  e  delle  copie,
          nonche' il periodo massimo di durata che non puo'  comunque
          essere superiore a tre mesi; 
              c) una ricetta  veterinaria  puo'  consentire  un  solo
          trattamento con i mangimi medicati prescritti; 
              d) la prescrizione puo' riguardare solo gli animali che
          il  veterinario  ha  in  cura;  il  veterinario   deve   in
          precedenza assicurarsi che l'impiego sia  giustificato  per
          la  specie  interessata   secondo   le   regole   dell'arte
          veterinaria e che la somministrazione del mangime  medicato
          prescritto non sia incompatibile con un trattamento od  una
          utilizzazione precedente ne' esistano  controindicazioni  o
          interazioni nel caso di impiego di piu' premiscele; 
              e) il veterinario deve prescrivere i  mangimi  medicati
          soltanto  nella  quantita'   necessaria   per   raggiungere
          l'obiettivo  del  trattamento,  rispettando  gli  eventuali
          limiti   massimi   stabiliti    nell'autorizzazione    alla
          commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate  e
          assicurarsi che il mangime medicato  e  gli  altri  mangimi
          utilizzati  per  alimentare  gli   animali   trattati   non
          contengano  antibiotici  o  coccidiostatici  presenti  come
          sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre  il
          mangime medicato. 
              1-bis. In alternativa alla modalita'  di  redazione  in
          formato cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  la  prescrizione  dei  mangimi  medicati,  ove
          obbligatoria, puo' essere redatta  secondo  il  modello  di
          ricetta elettronica disponibile nella  banca  dati  di  cui
          all'articolo 89, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  6
          aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1º settembre 2018,  la
          prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
          secondo il predetto modello di ricetta elettronica. 
              2. Quando  il  mangime  medicato  e'  somministrato  ad
          animali le cui carni, le cui frattaglie o  i  cui  prodotti
          sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore  o  il
          detentore degli animali  in  questione  deve  far  si'  che
          l'animale trattato non sia macellato per essere immesso  al
          consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e  che
          i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai  fini
          del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di
          attesa.".