Art. 3 Esclusioni 1. Il presente decreto non si applica a: a) prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, impegnati in operazioni, attivita' e servizi militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi; b) aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti, personale e organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento, sottoposti al controllo e alla gestione militari; c) ATM/ANS, inclusi sistemi e componenti, personale e organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento, forniti o messi a disposizione dai militari; d) aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento; e) soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento, fatta eccezione per i soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere d) e h), del regolamento, se utilizzati per il trasporto aereo commerciale; f) operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento, fatta eccezione per gli aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere d) e h), del regolamento, se utilizzati per il trasporto aereo commerciale. 2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), non operano con riferimento alle regole dell'aria di cui all'articolo 12. 3. Lo svolgimento di operazioni, attivita' e servizi militari di cui al comma 1 avviene garantendo un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal regolamento. 4. Nel caso di violazioni delle norme previste dal presente decreto da parte del personale militare, l'organismo di cui all'articolo 4 informa il Ministero della difesa, che procede secondo l'ordinamento di appartenenza.