Art. 3 
 
Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e  sezioni
                 elettorali riguardanti piu' collegi 
 
  1. Nel caso in cui, prima della convocazione  dei  comizi,  vengano
istituiti nuovi comuni mediante fusione o  distacco  territoriale  di
comuni preesistenti ed i comuni di origine  facciano  parte  di  piu'
collegi uninominali o plurinominali, il comune di  nuova  istituzione
si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel  cui
ambito  originario  insisteva  il  maggior  numero   di   popolazione
residente ora confluita nel nuovo comune. 
  2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia  il
distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con
conseguente  mutamento  di  circoscrizione,  il  suddetto  comune  si
intende  assegnato,  nell'ambito  della  nuova   circoscrizione,   al
collegio  plurinominale  ed   al   collegio   uninominale   ad   esso
territorialmente contigui.  Se  piu'  collegi  sono  territorialmente
contigui,  il  suddetto  comune  si  intende  assegnato  al  collegio
uninominale nel cui ambito insiste il minore  numero  di  popolazione
residente. 
  3. Le sezioni elettorali che interessano piu' collegi uninominali o
plurinominali  si  intendono  assegnate  al  collegio  uninominale  o
plurinominale nella cui circoscrizione ha sede  l'ufficio  elettorale
di sezione.