Art. 3 Modalita' di svolgimento dell'alternanza 1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi. 2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilita' e sono co-progettati con il soggetto ospitante. 4. L'alternanza puo' essere svolta anche durante la sospensione delle attivita' didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalita' di verifica ivi stabilite, nonche' con la modalita' dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza puo' essere realizzato anche all'estero secondo le modalita' stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. 5. La durata delle attivita' giornaliere svolte in regime di alternanza non puo' superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente. 6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 1, comma 39, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «Art. 1. - (Omissis). 39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche' per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.».