Art. 3 
 
              Modalita' di svolgimento dell'alternanza 
 
  1. I percorsi di alternanza sono parte integrante  e  coerente  del
percorso di studi. 
  2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77,   e   successive
modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati  sotto
la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica,  sulla   base   di
apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le  rispettive
associazioni  di  rappresentanza,  o  con  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura,  o  con  gli  enti  pubblici  e
privati, ivi inclusi quelli del  terzo  settore,  o  con  gli  ordini
professionali, ovvero con i musei e gli  altri  istituti  pubblici  e
privati  operanti  nei  settori  del  patrimonio  e  delle  attivita'
culturali, artistiche e  musicali,  nonche'  con  enti  che  svolgono
attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione
sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  disponibili  ad  accogliere   gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione  lavorativa,  che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
  3. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nel  Piano  triennale
dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e  nel
Patto educativo di corresponsabilita' e  sono  co-progettati  con  il
soggetto ospitante. 
  4. L'alternanza puo' essere svolta  anche  durante  la  sospensione
delle   attivita'   didattiche,   secondo   il   percorso   formativo
personalizzato e con le modalita' di verifica ivi stabilite,  nonche'
con la modalita' dell'impresa  formativa  simulata.  Il  percorso  di
alternanza  puo'  essere  realizzato  anche  all'estero  secondo   le
modalita' stabilite dalle istituzioni scolastiche  nell'ambito  della
loro autonomia. 
  5. La durata  delle  attivita'  giornaliere  svolte  in  regime  di
alternanza non puo'  superare  l'orario  indicato  nella  convenzione
stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura  ospitante,  da
definirsi nel rispetto della normativa vigente. 
  6.  Le  istituzioni   scolastiche,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita'
di progettazione dei percorsi in  alternanza,  anche  avvalendosi  di
quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della  legge  13
luglio 2015, n. 107. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  15  aprile
          2005, n. 77, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 39, della citata legge  13
          luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              39. Per le finalita' di cui  ai  commi  33,  37  e  38,
          nonche' per l'assistenza  tecnica  e  per  il  monitoraggio
          dell'attuazione   delle   attivita'   ivi   previste,    e'
          autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a  decorrere
          dall'anno  2016.  Le  risorse   sono   ripartite   tra   le
          istituzioni   scolastiche   del   sistema   nazionale    di
          istruzione.».