Art. 3 
 
 
   Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche 
 
  1. Presso la Direzione generale Cinema, di  seguito:  «DG  Cinema»,
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  di
seguito:  «Ministero»,   e'   istituita   la   Commissione   per   la
classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione.
La   Commissione   opera   quale   organismo   di   controllo   della
classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della
legge n. 220 del 2016. 
  2. La Commissione verifica la  corretta  classificazione,  proposta
dagli   operatori   nel   settore   cinematografico,   delle    opere
cinematografiche. 
  3. La Commissione e' composta da un Presidente  e  da  quarantanove
membri,  nominati,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   dal
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per  una
durata di tre anni, rinnovabili una sola volta.  Il  Presidente  e  i
membri sono scelti tra esperti, anche in  quiescenza,  di  comprovata
qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico
o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei  minori
o nella comunicazione sociale. In particolare, i  membri  sono  cosi'
individuati: 
    a) quattordici componenti scelti tra professori  universitari  in
materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso
il tribunale dei minori, magistrati  amministrativi,  avvocati  dello
Stato e consiglieri parlamentari; 
    b) sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze
sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; 
    c)  sette  componenti  scelti  tra  professori  universitari   di
psicologia,  psichiatria  o  pedagogia,   pedagogisti   e   educatori
professionali; 
    d)  sette  componenti  scelti  tra  sociologi   con   particolare
competenza  nella   comunicazione   sociale   e   nei   comportamenti
dell'infanzia e dell'adolescenza; 
    e) sette componenti designati  dalle  associazioni  dei  genitori
maggiormente rappresentative; 
    f)  quattro  componenti  scelti   tra   esperti   di   comprovata
qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o
autori. 
    g) tre componenti designati dalle associazioni per la  protezione
degli animali maggiormente rappresentative; 
  4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo
provvede alla  comunicazione  dei  nominativi  dei  componenti  della
Commissione alle Commissioni parlamentari  competenti,  allegando  il
curriculum vitae dei soggetti designati. 
  5.  Ai  componenti  della  Commissione  non  spettano  gettoni   di
presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati,  ad
eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute  previste
dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e  strumentali
necessarie per il funzionamento  della  Commissione  sono  assicurate
dalla DG Cinema nell'ambito  di  quelle  disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. La Commissione adotta un proprio regolamento  di  funzionamento,
approvato con decreto  del  direttore  generale  Cinema,  sentito  il
Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro  trenta  giorni
dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento  prevede
altresi'   l'organizzazione   dei   lavori   della   Commissione   in
sottocommissioni,  fermo  restando  che  in  ogni   sottocommissione,
presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera  a),  deve
essere assicurata la presenza di tutte le professionalita' di cui  al
comma 3, lettere b), c), d) ed e)  e,  nel  caso  di  verifica  della
classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di,  animali,
anche g). 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'articolo 33, comma 2, della legge  14  novembre
          2016,  n.   220,   recante   «Disciplina   del   cinema   e
          dell'audiovisivo»,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 277, si veda
          nelle note alle premesse.