Art. 3 
 
 
                    Fasce orarie di reperibilita' 
 
  1. In caso di assenza per malattia, le fasce di  reperibilita'  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
  2.  L'obbligo  di  reperibilita'  sussiste  anche  nei  giorni  non
lavorativi e festivi.