Art. 3 
 
                  Soggetti nei confronti dei quali 
             e' possibile la notificazione mediante PEC 
 
  1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2
del presente decreto, si effettua nel rispetto dei  termini  previsti
dal codice della strada nei confronti: 
    a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed
identificato al  momento  dell'accertamento  dell'illecito  ed  abbia
fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un  domicilio  digitale
ai sensi dell'art.  3-bis  del  CAD  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
    b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la
violazione, ovvero di un  altro  soggetto  obbligato  in  solido  con
l'autore della violazione ai sensi dell'art.  196  del  codice  della
strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis  del
CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia,  comunque,
fornito  un  indirizzo  PEC  all'organo  di  polizia  procedente,  in
occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito. 
  2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione,
l'indirizzo PEC  dell'autore  della  violazione,  ovvero  qualora  la
contestazione della violazione non sia stata  effettuata  al  momento
dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del
veicolo o di altro soggetto, di cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende
l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione  di
cui all'art.  2  del  presente  decreto,  nei  pubblici  elenchi  per
notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.