Art. 3 
 
                 Disposizioni per la semplificazione 
                  e la razionalizzazione dei lavori 
 
  1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99,
100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis  e  161
sono cosi' modificati: 
  a) l'art. 49 e' abrogato; 
  b) all'art. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  lavori  delle
Commissioni  permanenti  e  speciali,  nonche'  all'attivita'   delle
Commissioni bicamerali sono riservate due settimane  ogni  mese,  non
coincidenti  con  i  lavori  dell'Assemblea.  Per  l'attivita'  delle
Commissioni bicamerali sono promosse  le  necessarie  intese  con  il
Presidente della Camera dei deputati.»; 
  2) al comma 3, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e  gli  atti  di
sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono
inseriti  di  diritto  nel  programma  dei  lavori  quale   argomento
immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha  gia'  avuto
inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.»; 
    c) all'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  ogni
giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si  riunisce  di
regola una sola volta.»; 
  2) al comma 3, la parola: «sulle»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore
per Gruppo. Sulle»; 
  3) al comma 5 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  fissa  inoltre  la
data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e  gli  atti
di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei  Senatori
e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'art. 53,  comma  3,
debbono essere posti in votazione o svolti.»; 
    d) all'art. 60 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  non
puo' essere richiesta la verifica del numero legale»; 
  2) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Di  ogni  seduta
pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.»; 
  e) all'art. 74,  comma  3,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre  mesi
dall'assegnazione. Decorso tale  termine,  il  disegno  di  legge  e'
iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In  tale
caso, la discussione si svolge sul testo dei  proponenti;  senza  che
sia possibile avanzare  questioni  incidentali,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 93, comma 1, secondo periodo.»; 
  f) all'art. 77, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  In
relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare  che  deve
essere discusso dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da
parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne  sia  dichiarata
l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in
Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli  argomenti  iscritti  in
calendario, fissa la seduta di trattazione  della  richiesta.  Su  di
essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento  di  non
piu' di un oratore per ciascun  Gruppo  parlamentare.  L'approvazione
della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione  di  diritto  nel
programma dei lavori in modo da assicurare il  rispetto  del  termine
fissato.»; 
  g) all'art. 78 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro  cinque  giorni
dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della  trasmissione
al Senato del disegno di  legge  di  conversione,  un  Presidente  di
Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una  proposta
di questione pregiudiziale  ad  esso  riferita.  La  Presidenza  puo'
ammettere la presentazione di proposte di questione  sospensiva,  ove
ritenute compatibili con i termini di conversione del  decreto-legge.
Ciascun  Gruppo  puo'  presentare  una  sola  proposta  di  questione
pregiudiziale  e  sospensiva.   La   discussione   congiunta   e   la
deliberazione sulle questioni pregiudiziali  e  sospensive  e'  posta
all'ordine del giorno entro  il  termine  fissato  dalla  Presidenza,
tenuto  conto  degli  argomenti   iscritti   in   calendario.   Nella
discussione puo' prendere la parola non piu' di un rappresentante per
ogni Gruppo parlamentare, per non piu' di dieci  minuti  ciascuno,  e
l'Assemblea  si  pronunzia  con  votazione  nominale  con   scrutinio
simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali  o  sospensive
presentate. Nell'ulteriore corso della  discussione  dei  disegni  di
legge di conversione non possono essere proposte ulteriori  questioni
pregiudiziali o sospensive.»: 
  2) il comma 4 e' abrogato; 
  h) all'art. 89, comma 1, la parola:  «venti»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «dieci»  e,  ovunque  ricorra,  la  parola  «sessanta»  e'
sostituita dalla seguente: «trenta»; 
  i) all'art. 92, comma 2, la parola:  «dieci»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
  j) all'art. 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, primo periodo, sono  premesse  le  seguenti  parole:
«Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3,» e dopo le parole:  «da
un  Senatore»  sono  inserite  le  seguenti:  «per   ciascun   Gruppo
parlamentare»; 
  2) al comma 5, le parole: «, che ha luogo per alzata di mano»  sono
sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo»; 
  3) al comma 6, le  parole:  «;  tuttavia,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu'  di
una proposta di questione sospensiva.» ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare  puo'  presentare  non
piu' di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di
richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.»; 
    k) all'art. 96 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite  dalle
seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo»; 
  2) al comma 2, il primo periodo e' soppresso; 
    l) l'art. 98 e' abrogato; 
    m) all'art. 99, comma 3, la parola: «dieci» e'  sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
    n) all'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 3, le parole da: «almeno ventiquattro  ore»  fino  alla
fine sono sostituite dalle seguenti:  «nel  termine  stabilito  dalla
Presidenza stessa  o  dalla  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi
parlamentari.»; 
  2) il comma 4 e' abrogato; 
  3) al comma 9, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Su
tutti gli emendamenti presentati  ad  uno  stesso  articolo,  inclusi
quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si  svolge
un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da  parte  di
uno solo dei presentatori, che puo' intervenire una  sola  volta  per
non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se e'  l'unico  intervento
del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore  intervento  di  non  piu'  di  un
Senatore per ogni Gruppo per non piu' di cinque minuti.»; 
  4) il comma 12 e' abrogato; 
  o) all'art. 102, comma 5, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «La proposta  puo'  essere  avanzata  da  un  Senatore  per
Gruppo, che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su  di  essa
l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.»; 
  p) all'art. 102-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, la parola: «ultimo» e'  sostituita  dalla  seguente:
«terzo»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando un disegno  di
legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione  permanente
abbia espresso parere contrario ai sensi dell'art. 81,  terzo  comma,
della Costituzione o parere favorevole  condizionatamente,  ai  sensi
dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, e  la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente  non  vi  si  sia
adeguata,  s'intendono   presentate   come   emendamenti   della   5ª
Commissione permanente e sono poste in  votazione  le  corrispondenti
proposte di soppressione o di modificazione del  testo  motivate  con
esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, terzo comma, della
Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di  subemendamenti  ne'
la richiesta di votazione per parti separate.»; 
    q) all'art. 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore » sono sostituite dalle
seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare»; 
  2) al comma 5, le parole: «per  alzata  di  mano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo»; 
  3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente,  periodo:  «Per  i
disegni di legge approvati in  sede  redigente,  la  Presidenza  puo'
ammettere la presentazione di proposte di coordinamento  prima  della
votazione finale in Assemblea.»; 
    r) all'art. 105 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le  informative
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  si  svolgono  sempre  in
Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi
parlamentari  possono  fissare  la  trattazione   in   Assemblea   di
informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.»; 
  2) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «-
Informative del Presidente del Consiglio dei ministri»; 
    s) all'art. 107 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Ogni
deliberazione  del  Senato  e'  presa  a  maggioranza  dei   Senatori
presenti, salvi i casi per i  quali  sia  richiesta  una  maggioranza
speciale.  Sono  considerati  presenti  coloro  che  esprimono   voto
favorevole o contrario.»; 
  2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non  puo'
essere  richiesta  la  verifica  del  numero   legale   prima   della
approvazione del processo verbale.»; 
  3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono  considerati
presenti anche i Senatori che esprimono un voto di  astensione.  Sono
altresi' considerati presenti  i  Senatori  che  hanno  richiesto  la
votazione qualificata  ovvero  la  verifica  del  numero  legale.  Ai
Senatori elettivi, ai Senatori  di  diritto  e  a  vita,  nonche'  ai
Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine  al  regime
delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni  ai  sensi
dell'art. 108, comma 2.»; 
    t) all'art. 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' abrogato; 
  2) al comma 2, primo periodo,  la  parola:  «dieci»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» e' sostituita  dalla
seguente: «dieci»; al secondo periodo, le parole: «Uguale facolta' e'
riconosciuta  ai»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Per   le
dichiarazioni di voto finali il termine e' di dieci minuti  ed  i»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  possono  intervenire
per non piu' di tre minuti.»; 
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In tutti i casi di discussione  limitata  e  di  annunci  o
dichiarazioni di voto per i quali e' previsto un solo intervento  per
Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi  sia
piu' di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti
al Gruppo misto, il termine puo' essere ampliato a  quindici  minuti,
da distribuire tra i predetti Senatori.»; 
    u) all'art. 113 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Salve  le  votazioni
riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano,
a meno che  sia  richiesta  la  votazione  nominale  e,  per  i  casi
consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La  votazione
nominale puo' essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori
o  da  uno  o  piu'  Presidenti  di  Gruppi  che,   separatamente   o
congiuntamente, risultino di almeno  pari  consistenza  numerica.  La
richiesta effettuata  ad  inizio  seduta  ha  effetto  per  tutte  le
votazioni,  ad  eccezione  di  quelle  previste  dall'art.  114.   La
votazione a scrutinio segreto puo' essere richiesta da venti Senatori
o  da  uno  o  piu'  Presidenti  di  Gruppi  che,   separatamente   o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.  Prima
dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica  il  numero
dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti
sono considerati presenti, agli effetti del numero legale,  ancorche'
non partecipino alla votazione.»; 
  2) al comma 4, le parole:  «relative  alle  norme  sulle  minoranze
linguistiche  di  cui   all'articolo   6   della   Costituzione;   le
deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti:  «che
incidono sui»; 
  3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Lo scrutinio  segreto  puo'  essere  richiesto  solo  sulle
questioni strettamente attinenti ai casi previsti  nel  comma  4.  In
relazione al carattere composito dell'oggetto, puo' essere  proposta,
ai sensi dell'art. 102, comma 5, la votazione separata della parte da
votare a scrutinio segreto.»; 
      4) al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse; 
    v) all'articolo 114, comma  1,  alla  parola:  «effettuate»  sono
premesse le seguenti: «di regola» e la parola:  «per»  e'  sostituita
dalle seguenti: «al fine di»; 
    w) all'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, le parole: «dal preavviso dato dal Presidente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della seduta»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Indizione  delle
votazioni nominali elettroniche.»; 
    x) all'articolo 151-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Una  volta  alla
settimana parte di una seduta destinata alla discussione  di  disegni
di legge e' dedicata allo svolgimento di  interrogazioni  a  risposta
immediata relative a questioni di interesse  generale,  connotate  da
urgenza o particolare  attualita'  politica,  nell'ambito  di  quanto
stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Entro le ore dodici del giorno  antecedente  a  quello  nel
quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma
l, un Senatore per ciascun Gruppo puo'  presentare  un'interrogazione
per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene.  Quando
sia previsto che la risposta venga resa dal  Presidente  o  dal  Vice
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   l'argomento    delle
interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del
Presidente del Consiglio dei ministri  come  definita  dall'art.  95,
primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente  del
Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le
materie  sulle  quali  verta  il  maggior  numero  di  interrogazioni
presentate: i Gruppi che abbiano presentato  interrogazioni  vertenti
su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai  Ministri
invitati a rispondere,  entro  un  congruo  termine  stabilito  dalla
Presidenza. Le interrogazioni svolte  con  la  procedura  di  cui  al
presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni
ordinarie o interpellanze.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nello svolgimento
di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo e'
rappresentato dal Presidente del Consiglio dei  ministri.  Le  sedute
nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri  sono
fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti
con il Parlamento. Nelle altre occasioni puo' intervenire, a nome del
Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei  ministri  ovvero
il Ministro competente per materia in relazione  alle  interrogazioni
presentate.»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
  5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il  presentatore  di
ciascuna interrogazione ha facolta' d'illustrarla per non piu' di tre
minuti.  A  ciascuna  delle  interrogazioni  presentate  risponde  il
rappresentante  del   Governo   per   non   piu'   di   tre   minuti.
Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo  Gruppo
ha diritto di replicare per non piu' di due minuti.»; 
  6) il comma 5 e' abrogato; 
  7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Con le stesse modalita' di  cui  ai  commi  precedenti,  le
interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione.
Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione,  da  avanzare
almeno ventiquattro ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il
pubblico siano ammessi a  seguire  lo  svolgimento  delle  sedute  in
separati locali attraverso impianti audiovisivi.»; 
    y) all'art. 161, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La posizione della questione di  fiducia  sull'approvazione
di  un  articolo,  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge   di
conversione di un decreto-legge o sull'approvazione  o  reiezione  di
emendamenti, determina la priorita' della votazione dell'oggetto  sul
quale la fiducia e' stata posta. Se il voto del Senato e'  favorevole
e  l'articolo  o  l'emendamento  sono  approvati,  tutti  i  restanti
emendamenti, ordini del giorno e proposte di  stralcio  si  intendono
preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su
un atto di indirizzo ne determina  la  priorita'  della  votazione  e
l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri. 
  3-ter. Il Governo sottopone  alla  Presidenza  i  testi  sui  quali
intende porre la questione di fiducia, ai fini  dell'esame  ai  sensi
degli articoli 8, 97 e 102-bis. 
  3-quater. Nel caso  in  cui  la  questione  di  fiducia  sia  posta
sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa,  prima
della  discussione  il   Governo   puo'   precisarne   il   contenuto
esclusivamente  per   ragioni   di   copertura   finanziaria   o   di
coordinamento  formale  del  testo.  Fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art. 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono  essere
formulate prima della votazione al fine di  adeguare  il  testo  alle
condizioni formulate, ai  sensi  dell'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.».