Art. 3 
 
 
        Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze
destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  per  un
ammontare di 15 milioni di euro, sono  finanziate  azioni  di  natura
sperimentale,  per  complessivi  quindici  milioni  di  euro,   volte
all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei
diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato  con
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente
alla  linea  di  attivita'  n.  3,  «Politiche,  servizi  e   modelli
organizzativi  per  la  vita  indipendente   e   l'inclusione   nella
societa'». Le risorse, volte  a  potenziare  i  progetti  riguardanti
misure atte a  rendere  effettivamente  indipendente  la  vita  delle
persone con disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui
alla legge 21 maggio 1998,  n.  162,  sono  attribuite  ai  territori
coinvolti nella sperimentazione per il tramite  delle  regioni  sulla
base di linee  guida  adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  risorse  gia'
destinate  nelle  passate  annualita'  ai  Progetti  sperimentali  in
materia  di  vita  indipendente  sulla  base  dell'evoluzione   della
sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.