Art. 3 
 
Semplificazione del documento di trasporto  per  la  raccolta  presso
  piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo. 
 
  1. Nel caso di raccolta presso piu' produttori o  detentori  svolta
con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi  e
non ferrosi  sono  accompagnati  dal  formulario  di  identificazione
conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attivita' di  raccolta
sopra descritta deve, in ogni  caso,  concludersi  nell'ambito  della
giornata in cui ha avuto inizio. 
  2.  Il  formulario  di  identificazione  e'  compilato  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato «B». 
  3. Durante l'attivita' di raccolta e trasporto di cui al  comma  1,
il   trasportatore   emette   quattro   copie   del   formulario   di
identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare  e
firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di
identificazione.  Una  copia  rimane  presso  l'ultimo  produttore  o
detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.  Le
stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. 
  4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore
riporta, nell'ordine cronologico in cui e'  intervenuto,  il  proprio
nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo  presso  cui  e'
stato effettuato il prelievo. 
  5. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore  e  una
dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta  copia
in originale all'ultimo produttore e  a  trasmettere,  anche  tramite
posta elettronica certificata,  una  fotocopia  del  formulario  agli
altri produttori o detentori intervenuti. 
  6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia  del  formulario  di
identificazione per cinque anni.