Art. 3 Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo. 1. Nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attivita' di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio. 2. Il formulario di identificazione e' compilato secondo le modalita' indicate nell'allegato «B». 3. Durante l'attivita' di raccolta e trasporto di cui al comma 1, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. 4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui e' intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui e' stato effettuato il prelievo. 5. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti. 6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.