Art. 3 Cancellazione dall'albo professionale 1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal consiglio direttivo dell'ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di: a) perdita del godimento dei diritti civili; b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 2; c) rinunzia all'iscrizione; d) morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 2 del presente decreto. 2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.