Art. 3 Determinazione del punteggio di affidabilita' fiscale 1. Sulla base degli indici approvati con il presente decreto e' espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. 3. Il programma informatico di cui al comma precedente consente altresi' al contribuente la possibilita' di indicare l'inattendibilita' delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale, il programma informatico tiene conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente. 4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico. 5. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 6. Per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 7. La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.