Art. 3 
 
            Modalita' di gestione dei flussi informativi 
 
  1.  Sulla  base  di  quanto  previsto  all'art.  2,  il  GSE  rende
disponibile  un  applicativo   web in   grado   di   garantire   alle
amministrazioni  pubbliche  l'accesso a  dati  e  funzionalita'   del
sistema. L'accesso al sistema della  banca  dati  e'  riservato  agli
utenti previamente abilitati dal GSE in quanto competenti ad  erogare
incentivi o sostegni finanziari per  attivita'  connesse  ai  settori
dell'efficienza energetica e della produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili. Il GSE garantisce all'ENEA  l'accesso  alla  banca  dati
nazionale per le finalita' istituzionali della stessa  ENEA.  Il  GSE
utilizza i dati forniti dall'ENEA unicamente per le finalita' di  cui
all'art. 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito
con legge 3 agosto 2013, n. 90. 
  2. Gli utenti  abilitati  ovvero  i  soggetti  da  questi  delegati
accedono  alla  banca  dati  per  l'inserimento  delle   informazioni
relative a ogni singola iniziativa ammessa ad incentivo  nonche'  per
la  previa  consultazione  finalizzata  alla  verifica  di  eventuali
fenomeni fraudolenti nella richiesta di  riconoscimento  dei  diversi
meccanismi incentivanti. 
  3. Fatti  salvi  gli  articoli  1,  comma  3,  e  2,  comma  5,  le
amministrazioni pubbliche o loro  delegati  inseriscono  nella  banca
dati le prescritte informazioni ovvero  i  fatti  modificativi  delle
medesime informazioni, secondo le rispettive procedure operative, con
cadenza bimestrale, eccetto che per  le  informazioni  relative  alle
detrazioni fiscali per le quali detto termine e' annuale.