Art. 3 
 
         Esercizio della professione di Chimico e di Fisico 
 
  1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico,
in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito  di  un
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  parasubordinato  con   soggetti
pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo
o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati,  anche  ove
tali rapporti siano saltuari  e/o  occasionali  ed  indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, e' obbligatoria  l'iscrizione  all'Albo
come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni. 
  2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2  e
del  termine  «Chimico»  o  «Fisico»,  con  l'aggiunta  di  qualsiasi
specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo. 
  3.  L'iscritto  all'Albo  e'  tenuto   al   rispetto   del   codice
deontologico, oltre che di  tutte  le  altre  disposizioni  normative
applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico. 
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini  dei  chimici  e
dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti
agli  Ordini  territoriali,  che  lo  recepiscono  con  delibera  dei
Consigli direttivi degli  Ordini  dei  chimici  e  dei  fisici.  Sino
all'emanazione di tale codice deontologico  resta  in  vigore  quello
approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data  di
entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.