Art. 3 
 
                      Autorita' competenti RID 
 
  1.  Al  Dipartimento  in  qualita'  di  Autorita'  competente  sono
attribuite fra quelle previste nel testo del  RID  le  competenze  in
materia di: 
    a. relazioni con organismi internazionali; 
    b. aspetti attinenti all'intermodalita' del  trasporto  di  merci
pericolose; 
    c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze; 
    d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6
dell'art. 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
1980  n.  753,  cosi'  come  modificato  dall'art.  7   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35; 
    e. stipula e notifica di  accordi  multilaterali  tra  Stati,  in
deroga alle disposizioni del RID; 
    f.  riconoscimento,  notifica  e  vigilanza   di   Organismi   di
certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID; 
    g.  rilascio  del  certificato  di  formazione  professionale  di
consulente per la sicurezza del trasporto  di  merci  pericolose  per
ferrovia. 
  2. Restano fermi i compiti e  le  responsabilita'  gia'  attribuiti
dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali  riguardo
alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni  in
materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.