Art. 3. Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 231/2007, nel presente regolamento: a) per «enti di interesse pubblico» si intendono le societa' individuate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) per «enti sottoposti a regime intermedio» si intendono le societa' individuate ai sensi dell'art. 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) per «revisori legali» si intendono le persone fisiche, abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio; d) per «societa' di revisione» si intendono le societa', abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio; e) per «organo con funzioni di amministrazione» si intendono: 1. il consiglio di amministrazione (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale o monistico di governo societario e, ove presente, per le societa' a responsabilita' limitata); 2. il consiglio di gestione (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 3. i soci amministratori con delega gestionale (per le societa' semplici, le societa' in nome collettivo e le societa' a responsabilita' limitata in cui sia presente una pluralita' di amministratori con poteri disgiunti, nei limiti delle deleghe eventualmente agli stessi conferite con riferimento ai compiti elencati all'art. 7 del Regolamento); 4. i soci accomandatari (per le societa' in accomandita semplice e le societa' in accomandita per azioni); 5. gli altri organi aziendali con funzioni di amministrazione, quali comitati esecutivi e/o amministratori delegati, nei limiti delle deleghe eventualmente agli stessi conferite con riferimento ai compiti elencati all'art. 7 del Regolamento; f) per «organo con funzioni di controllo» si intendono: 1. il collegio sindacale (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale di governo societario ed eventualmente per le societa' a responsabilita' limitata); 2. il consiglio di sorveglianza (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 3. il comitato per il controllo sulla gestione (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello monistico di governo societario); 4. i soci amministratori purche' privi di deleghe gestionali suscettibili di minarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione di controllo (per le societa' semplici, le societa' in nome collettivo e le societa' a responsabilita' limitata prive di collegio sindacale); 5. i soci accomandanti (per le societa' in accomandita semplice e le societa' in accomandita per azioni); g) per «sistemi interni di segnalazione delle violazioni» si intendono le modalita' di segnalazione al proprio interno, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 231/2007, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.