(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ferme restando le definizioni di cui all'art.  1  del  decreto
legislativo n. 231/2007, nel presente regolamento: 
      a) per «enti di interesse pubblico» si  intendono  le  societa'
individuate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27  gennaio
2010, n. 39; 
      b) per «enti sottoposti a regime intermedio»  si  intendono  le
societa'  individuate  ai  sensi   dell'art.   19-bis   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      c) per «revisori  legali»  si  intendono  le  persone  fisiche,
abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia  ai  sensi  del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  con  incarichi  di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
intermedio; 
      d) per  «societa'  di  revisione»  si  intendono  le  societa',
abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia  ai  sensi  del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  con  incarichi  di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
intermedio; 
      e) per «organo con funzioni di amministrazione» si intendono: 
        1. il consiglio  di  amministrazione  (per  le  societa'  per
azioni che abbiano adottato il modello tradizionale  o  monistico  di
governo societario e, ove presente, per le societa' a responsabilita'
limitata); 
        2. il consiglio di gestione (per le societa' per  azioni  che
abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 
        3. i  soci  amministratori  con  delega  gestionale  (per  le
societa' semplici, le societa' in nome collettivo  e  le  societa'  a
responsabilita' limitata  in  cui  sia  presente  una  pluralita'  di
amministratori  con  poteri  disgiunti,  nei  limiti  delle   deleghe
eventualmente  agli  stessi  conferite  con  riferimento  ai  compiti
elencati all'art. 7 del Regolamento); 
        4. i soci  accomandatari  (per  le  societa'  in  accomandita
semplice e le societa' in accomandita per azioni); 
        5.   gli   altri   organi   aziendali   con    funzioni    di
amministrazione,  quali   comitati   esecutivi   e/o   amministratori
delegati,  nei  limiti  delle  deleghe  eventualmente   agli   stessi
conferite  con  riferimento  ai  compiti  elencati  all'art.  7   del
Regolamento; 
      f) per «organo con funzioni di controllo» si intendono: 
        1. il collegio sindacale (per  le  societa'  per  azioni  che
abbiano adottato il modello tradizionale  di  governo  societario  ed
eventualmente per le societa' a responsabilita' limitata); 
        2. il consiglio di sorveglianza (per le societa'  per  azioni
che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 
        3. il comitato  per  il  controllo  sulla  gestione  (per  le
societa' per azioni che abbiano  adottato  il  modello  monistico  di
governo societario); 
        4. i soci amministratori purche' privi di deleghe  gestionali
suscettibili  di  minarne  l'indipendenza  nello  svolgimento   della
funzione di controllo (per le societa' semplici, le societa' in  nome
collettivo e le societa' a responsabilita' limitata prive di collegio
sindacale); 
        5. i  soci  accomandanti  (per  le  societa'  in  accomandita
semplice e le societa' in accomandita per azioni); 
      g) per «sistemi interni di segnalazione  delle  violazioni»  si
intendono le modalita' di segnalazione al proprio interno,  ai  sensi
dell'art. 48 del decreto  legislativo  n.  231/2007,  di  violazioni,
potenziali o effettive, delle disposizioni  dettate  in  funzione  di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.