Art. 3 Atti sottoposti a consultazione 3.1 L'Autorita' favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati. 3.2 L'Autorita' predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l'indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR. L'indicazione non e' vincolante ed e' suscettibile di modifiche sia in ordine alla tempistica che all'oggetto dell'intervento. 3.3 Non sono, sottoposti a consultazione: a) gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza di parte; b) gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali i pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa; c) gli atti emanati per l'esigenza di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute; d) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna; e) gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato; f) gli atti che forniscono indicazioni interpretative o istruzioni operative; g) gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento; h) le delibere sull'autofinanziamento e quelle contenenti indicazioni per l'utilizzo dei sistemi informativi dell'Autorita'. Inoltre, non si procede alla consultazione quando essa e' incompatibile con esigenze di opportunita' o di urgenza.