Art. 3 
 
                   Atti sottoposti a consultazione 
 
  3.1 L'Autorita' favorisce la massima  partecipazione  dei  soggetti
interessati ai procedimenti di regolazione. A tal fine garantisce  la
trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva  sul
proprio sito internet delle notizie e  dei  documenti  di  interesse,
sottopone a consultazione gli atti di carattere generale, al fine  di
acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni  e  osservazioni  da
parte dei soggetti interessati. 
  3.2 L'Autorita' predispone  nel  proprio  sito  web,  nella  pagina
dedicata alle consultazioni, un calendario  contenente  l'indicazione
degli  atti  di  carattere  generale   che   intende   sottoporre   a
consultazione  e/o  AIR.  L'indicazione  non  e'  vincolante  ed   e'
suscettibile  di  modifiche  sia  in  ordine  alla   tempistica   che
all'oggetto dell'intervento. 
  3.3 Non sono, sottoposti a consultazione: 
    a) gli  atti  emanati  al  termine  di  procedimenti  relativi  a
situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza  di
parte; 
    b) gli atti emanati a seguito di richieste  specifiche,  quali  i
pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa; 
    c)  gli  atti  emanati  per  l'esigenza  di  mero  adeguamento  a
modifiche normative sopravvenute; 
    d) gli  atti  di  organizzazione  interna  e  quelli  non  aventi
rilevanza esterna; 
    e) gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato; 
    f)  gli  atti  che  forniscono   indicazioni   interpretative   o
istruzioni operative; 
    g) gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento; 
    h)  le  delibere  sull'autofinanziamento  e   quelle   contenenti
indicazioni per l'utilizzo dei sistemi informativi dell'Autorita'. 
  Inoltre,  non  si  procede  alla  consultazione  quando   essa   e'
incompatibile con esigenze di opportunita' o di urgenza.