Art. 3 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                      di politiche per i minori 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente alla materia delle politiche in favore dei minori. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli  Ministri  e   all'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e  coordinare  le
iniziative   volte   a   tutelare   i   diritti    dell'infanzia    e
dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso  dei
minori, in coerenza con la Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989. 
  3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 3 agosto 1988, n. 269, nonche' relative  al  contrasto
alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38. 
  4. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri in relazione  all'attivita'  dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del  Centro  nazionale  di
documentazione e analisi dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  cui
agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103. 
  5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.