(Allegati-Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Linee  guida  per  la  presentazione  del  Dossier  di  richiesta  di
  approvazione di un «corroborante» ai sensi del decreto ministeriale
  n. 4416 del 22 aprile 2013. 
 
Premessa. 
    I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e
biodinamica, basati sulla  sostenibilita'  dei  processi  produttivi,
favoriscono la biodiversita' e la naturale  capacita'  di  resilienza
degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a
ridotto impatto sull'ambiente. 
    L'agricoltura sostenibile ed in particolare  quella  biologica  e
biodinamica, per garantire produzioni di qualita' e quantitativamente
remunerative,  utilizzano  un  insieme  di  mezzi  tecnici   la   cui
ammissibilita'  e'  stabilita  dalla   regolamentazione   europea   e
rigorosamente riconducibile ai principi del metodo  di  produzione  a
basso impatto ambientale. 
    In agricoltura biologica  l'impiego  di  mezzi  tecnici  quali  i
fertilizzanti e i prodotti fitosanitari deve essere  sistematicamente
subordinata alla applicazione di tecniche agronomiche conservative  e
delle buone pratiche agricole; infatti,  l'operatore  biologico  deve
mantenere prova documentale della necessita' di ricorrere all'impiego
di input esterni all'azienda e l'organismo di controllo certificatore
e' tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi. 
    Quindi, se valutato come indispensabile, il ricorso a prodotti di
origine naturale (non derivati da sintesi chimica) efficaci e sicuri,
in linea con i recenti indirizzi  dettati  dal  pacchetto  di  misure
della  Commissione  del  2  dicembre  2015,  cosi'  detto,  «Circular
economy»,  trova  un'utile  applicazione  e  garantisce  un  positivo
supporto per i produttori biologici alla  corretta  applicazione  del
metodo biologico o biodinamico. 
    In tale ambito si colloca la  normativa  nazionale  sull'utilizzo
dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n.  290/01  e  s.m.i.  e  del
relativo decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013. 
    Nel citato decreto i  «Corroboranti»  sono  definiti  come  mezzi
tecnici di origine naturale che migliorano e  aumentano  la  naturale
resistenza delle piante nei confronti degli organismi  nocivi  e  dei
danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della  pianta
al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti  o
agendo quali «sistemi fisici isolanti». 
    I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di: 
      a. Potenziare la  resistenza  delle  piante  verso  gli  stress
abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per
incrementarne la  resistenza  e  l'adattamento  e  per  riparare,  se
presenti, i danni provocati dallo stress stesso; 
      b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle
piante  nei  confronti  degli  organismi  nocivi  mediante   processi
fisiologici, fisici o meccanici. 
A. Presentazione della domanda. 
    L'azienda interessata  all'inserimento  di  una  nuova  Tipologia
nell'elenco dei Corroboranti dovra' inviare al Mipaaf - Ufficio  PQAI
I - il dossier (di cui all'allegato al decreto ministeriale  n.  4416
del  22  aprile  2013)  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte,
unitamente  al  fac-simile  dell'etichetta,  che  riporti  tutte   le
informazioni  richieste,   in   ottemperanza   alle   indicazioni   e
prescrizioni stabilite. 
B. Procedura  di  valutazione  dei  Dossier  relativi  alla  modifica
  dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti» 
    L'Ufficio PQAI I, procede alla istruttoria per  la  procedura  di
valutazione dell'istanza con il supporto della Commissione tecnica di
cui al citato decreto  ministeriale  n.  4416,  composta  da  quattro
esperti nominati dal CREA,  un  rappresentante  del  Ministero  della
salute,   un   rappresentante   del   Ministero   dell'ambiente,   un
rappresentante dell'ICQRF ed un rappresentante  dell'Ufficio  DISR  V
del MIPAAF. La Commissione e' presieduta dal  dirigente  dell'Ufficio
PAQI 1 del MIPAAF. 
    La  Commissione  tecnica,  nella  prima   fase   di   valutazione
attraverso il coinvolgimento dei componenti  nominati  dal  Consiglio
per la ricerca in agricoltura e  l'analisi  dell'economia  agraria  -
CREA, esamina la completezza e la  rispondenza  della  documentazione
contenuta nel Dossier tecnico di richiesta di inserimento o  modifica
o cancellazione di una tipologia di Corroborante, rispetto  a  quanto
previsto dal decreto. 
    Nel corso della fase pre-istruttoria descritta,  potranno  essere
eventualmente  richieste  integrazioni   e   modifiche   al   Dossier
unitamente alle metodiche analitiche ufficiali considerate idonee per
le verifiche di ammissibilita' del preparato. I Dossier completi sono
esaminati dalla Commissione tecnica che  stabilisce  l'inserimento  o
meno della nuova tipologia nell'elenco dei «Corroboranti potenziatori
delle difese delle piante»  elencati  nell'Allegato  2  del  presente
decreto ministeriale. 
    L'approvazione di una nuova  Tipologia  da  inserire  nell'elenco
puo' avvenire solo  con  il  parere  favorevole  di  almeno  2/3  dei
componenti della Commissione. 
    In caso di  approvazione  da  parte  della  Commissione  tecnica,
l'Ufficio agricoltura biologica provvede all'emanazione  del  decreto
di modifica del suddetto Allegato 2. 
C. Commercializzazione   di   un   prodotto   appartenente   ad   una
  Tipologia/denominazione gia' inserita in elenco. 
    La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto
«Corroborante» deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi
per posta elettronica  al  competente  Ufficio  del  Mipaaf,  che  il
Corroborante  risponda  integralmente  alle   caratteristiche   della
Tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le  componenti
dichiarate  in  etichetta,  salvo  eventuali   residui   tecnicamente
inevitabili,  derivanti  dalle  materie  prime   e/o   dai   processi
produttivi utilizzati. 
    Tale «Autodichiarazione» riveste particolare rilevanza  nel  caso
dei  «Preparati  biodinamici»   per   le   cui   caratteristiche   di
formulazione    e    preparazione    sono    ben    dettagliate    ed
inequivocabilmente definite  nell'ambito  dei  disciplinari  e  delle
regole  tecniche  predisposte  dalle  associazioni   di   agricoltori
biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi nota  Commissione
europea del settembre 2013). 
 
                    Condizioni di ammissibilita' 
 
    Tipologie e prodotti commerciali: L'elenco di  «Corroboranti»  e'
un elenco di denominazioni del prodotto o tipologie, in analogia alle
«denominazioni del tipo» previste dalla normativa sui  Fertilizzanti.
La Commissione tecnica  ha  il  compito  di  integrare  e  modificare
l'Allegato 2 del presente decreto ministeriale. 
    Le condizioni generali  di  ammissibilita'  per  un  Corroborante
sono: 
      1. la rispondenza della funzione dichiarata del  prodotto  alla
definizione di Corroborante cosi' come indicato ai punti 1 e 2  delle
premesse; 
      2. la materia prima di origine naturale; 
      3.  il  processo  produttivo   compatibile   con   i   principi
dell'agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica); 
      4. non derivare da OGM. 
    La Commissione valutera' le  etichette,  identificando  eventuali
integrazioni necessarie, le caratteristiche di  ciascun  formulato  e
quanto dichiarato dalla ditta circa  il  contenuto  del  prodotto.  I
formulati commerciali  non  rispondenti  alle  caratteristiche  della
tipologia  di  corroborante  cui  appartengono  non  potranno  essere
commercializzati. 
    Nome commerciale: Il decreto del Presidente della  Repubblica  n.
290 e s.m.i. vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che  tutti
i prodotti commerciali debbano  avere  lo  stesso  «Nome».  In  altri
termini, il nome commerciale non e' necessario che  coincida  con  la
tipologia   di   Corroborante   ma   deve   agevolmente   consentirne
l'identificazione. Non deve essere peraltro  fuorviante  rispetto  ai
contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente. 
    Prodotti  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  di   normative
diverse: Alcune tipologie di Corroboranti, per  loro  stessa  natura,
potrebbero trovare una corrispondente  collocazione  anche  in  altri
ambiti legislativi. Possono, infatti,  essere  presenti  sul  mercato
prodotti contemporaneamente riconducili a  piu'  categorie  di  mezzi
tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Cio' e'
da considerarsi  ammissibile  purche'  ne  sia  stata  dimostrata  la
differente  attivita'  funzionale  e  la  stessa   sia   strettamente
riferibile alla relativa normativa di riferimento. E'  in  ogni  caso
necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse
categorie ben distinguibili tra loro, in funzione  dei  diversi  iter
autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell'IVA cui  sono
sottoposti. 
    Nel caso di richiesta da parte di una ditta, d'inserimento di una
nuova tipologia di  «Corroborante»  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i., e' quindi  necessario
che tutta la documentazione tecnica e scientifica  a  supporto  della
richiesta  sia  redatta  e  predisposta  in   rigoroso   ed   univoco
riferimento all'azione che il prodotto  svolge  attivando  meccanismi
fisiologici della pianta per aumentarne le  capacita'  di  difesa  in
risposta a stress biotici e abiotici  e/o  di  proteggerla  da  danni
derivanti da azioni fisico-meccaniche. 
    Miscele di corroboranti: i corroboranti  devono  essere  prodotti
naturali, semplici, che  garantiscano  l'assenza  di  rischi  per  la
salute e l'ambiente. Si puo' ritenere accettabile per la formulazione
di un  Corroborante  anche  la  miscelazione  di  differenti  singoli
«prodotti», purche' appartenenti alla  medesima  tipologia  (es.  oli
vegetali  alimentari  derivati  da  diverse  specie).  In  tal  caso,
l'etichetta dovra' riportare i singoli "componenti" impiegati per  la
miscela, elencati in ordine decrescente rispetto  al  loro  contenuto
nel Corroborante. Non e' invece ammessa la miscelazione tra  loro  di
Corroboranti appartenenti a tipologie differenti. 
    Aggiunta  di  un  coformulante:  I  corroboranti  devono   essere
prodotti naturali,  semplici  e  pertanto  non  dovrebbero  prevedere
l'utilizzo di coformulanti  e/o  additivi  nella  loro  formulazione.
Tuttavia, nel caso  in  cui  l'aggiunta  di  coformulanti/additivi  o
conservanti  sia  indispensabile  al  fine  di  garantire  le  idonee
caratteristiche merceologiche, tali sostanze  devono  preferibilmente
essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono: 
      1. essere di origine naturale; 
      2. essere ammesse per l'uso alimentare; 
      3. non derivare da organismi OGM; 
      4.  essere  presenti  nella  quantita'  minima  sufficiente   a
garantirne l'efficacia. 
    La  Commissione  valuta  l'ammissibilita'  del  formulato  e   se
ritenuto  opportuno,  ammette  la  nuova  tipologia  di  Corroborante
definendo il relativo coformulante nel decreto di approvazione. 
    Qualora un corroborante sia  stato  autorizzato  con  il  vincolo
d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato  nel
decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego  di  un
coformulante   diverso   da   quello    autorizzato    deve    essere
preventivamente comunicato e, a  seguito  di  opportuna  valutazione,
autorizzato dall'Autorita' competente. 
D. Sperimentazione di nuovi corroboranti. 
    I  soggetti  interessati  ad  effettuare  prove  ed   esperimenti
finalizzati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'allegato  2
del presente decreto devono inoltrare apposita  richiesta,  integrata
da specifica documentazione tecnica di descrizione della modalita' di
realizzazione delle sperimentazioni di campo al Mipaaf  che,  con  il
supporto della Commissione tecnica,  esprime  parere  vincolante.  Il
permesso puo' essere subordinato a limitazioni attinenti  all'origine
della materia prima, alle dosi di  impiego,  alle  indicazioni  sulle
aree da trattare, nonche' imporre ulteriori vincoli di  utilizzo  per
evitare effetti nocivi sulla salute umana  e/o  animale  e/o  effetti
negativi sull'ambiente. 
E. Protezione dei dati. 
    I soggetti interessati all'inserimento di un  nuovo  corroborante
nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale possono  richiedere
che alcuni studi presentati beneficino della protezione dei dati.  Le
relazioni protette non potranno  essere  utilizzate  a  vantaggio  di
altri richiedenti. Il periodo di protezione dei dati puo' variare  da
tre a dieci anni.  (rif.  Normativo  protezione  dati  scientifici  e
tecnici). 
F. Disciplina sanzionatoria. 
    E' vietato il commercio sul  territorio  nazionale  di  qualsiasi
prodotto  non  presente  nell'allegato  1   o   non   conforme   alle
prescrizioni previste nel suddetto allegato. 
    Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immetta  sul
mercato un corroborante privo di  approvazione  sara'  soggetto  alle
sanzioni previste dal codice  del  consumo  (decreto  legislativo  n.
206/2005 e s.m.i.). 
G. Etichettatura. 
    La indicazioni per l'etichettatura supportano la  predisposizione
per la stessa ma non sostituiscono o assolvono completamente a quanto
la cogente normativa prevede in materia  di  etichettatura  di  mezzi
tecnici per l'agricoltura. 
 
        Indicazioni che devono essere contenute in etichetta 
 
    1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante 
      a) In intestazione l'etichetta  deve  riportare  con  carattere
MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico cioe'. CORROBORANTE  -
Potenziatore delle difese delle piante. 
      b) Immediatamente in  calce  a  tale  classificazione  si  deve
inserire la frase: Sostanza  di  origine  naturale  che  migliora  la
resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici. 
    2) Denominazione commerciale del prodotto. 
      Sono  vietati  i  nomi  di   fantasia   che   possano   indurre
l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche,  contenuti
e funzioni  del  prodotto.  La  denominazione  deve  corrispondere  o
richiamare  in  modo  evidente  la  Tipologia  approvata  e  inserita
nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale. 
    3) Composizione. 
      Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia
prima e relativa  filiera)  ed  esplicitare  il  processo  produttivo
applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.).  Si  deve
riportare la classificazione  CLP  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1272/2008. 
    4) Dosi e modalita' d'impiego. 
    5) Precauzioni d'uso e avvertenze. 
    6) Distributore: (Esempio: Giallo S.r.l. Via Chiaro Scuro, n.  1,
- 00123 (ABC).) 
      Fabbricante:  (Esempio:  Rossi  &  Verdi  S.p.A.  Via   Azzurro
Bianchi, n. 2 - 00456 (DEF) ) 
      Il Fabbricante e' il  responsabile  legale  dell'immissione  in
commercio del prodotto. E' considerato fabbricante il produttore,  il
confezionatore,  l'importatore  o  ogni  persona  che  modifichi   le
caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta. 
    7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione. 
    8) Funzione agronomica e modalita' d'azione. 
    9) Data di scadenza del prodotto. 
    10) Composizione in ordine % di peso dei componenti.