Art. 3 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
                     ed esclusione dai concorsi 
 
  1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente
titolo sono i seguenti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) limiti di eta' stabiliti dal  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    e) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  prescritta  per
l'accesso alle carriere di cui al presente decreto; 
    f)  titoli  di  studio  indicati   nel   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo,
salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 33; 
    g) iscrizione all'albo  delle  professioni  sanitarie,  ai  sensi
dell'art. 5, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, per i candidati ai concorsi per  l'accesso
alla carriera dei funzionari  tecnici,  ove  previsto,  nonche'  alle
carriere dei medici e dei medici veterinari. 
  2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che: 
    a) sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi  militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici; 
    b) hanno riportato  condanna  a  pena  detentiva  per  reati  non
colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione; 
    c) sono stati espulsi da uno dei corsi di formazione  finalizzati
all'immissione nella carriera per la quale si concorre; 
    d) sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma  dell'art.  93
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3;
resta ferma la previsione contenuta  nell'art.  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. 
  3. I requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi, ad eccezione del titolo di studio richiesto  per  l'accesso
che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, puo' essere conseguito  entro  la  data  di  svolgimento
della prima prova,  anche  preliminare.  I  requisiti  devono  essere
mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al
termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma  13,
del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena  di  esclusione  dalla
procedura concorsuale. 
  4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad
accertare  i  requisiti  della  condotta,  delle  qualita'  morali  e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
  5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.