Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti  sulla  garanzia
dello Stato di ultima  istanza,  il  Gestore  fornisce  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni affidanti, entro
il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  una  relazione  sull'equilibrio
economico-finanziario del  Fondo  e  sulla  sua  sostenibilita',  con
particolare riferimento alla rischiosita'  degli  interventi  ammessi
alla garanzia, all'adeguatezza dei  relativi  accantonamenti  e  alla
congruita' delle risorse disponibili sul Fondo. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo',  entro  trenta
giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma  1,  acquisire
ulteriori  informazioni.  Qualora  dall'insieme  delle   informazioni
acquisite  emergano  squilibri   economico-finanziari   che   possano
compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  puo'  proporre  alle   amministrazioni   affidanti
l'adozione di  misure  finalizzate  al  contenimento  dei  potenziali
impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla  finanza
pubblica. Le amministrazioni affidanti, entro  i  successivi  novanta
giorni, forniscono al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  una
relazione in ordine alle misure adottate e ai risultati conseguiti. 
  3. Qualora le misure adottate ai sensi  del  comma  2  non  fossero
ritenute  idonee  a  ristabilire  l'equilibrio  e  la  sostenibilita'
economico-finanziaria del Fondo  con  possibili  ripercussioni  sulla
garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza  pubblica,  il
Direttore generale del Tesoro sentito il Gestore e le amministrazioni
affidanti,  puo',  con  decreto,  sospendere   l'operativita'   della
garanzia dello Stato in relazione a  nuovi  interventi  da  ammettere
alla garanzia del Fondo, sino all'accertato  superamento  dei  citati
squilibri. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 settembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2018 
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n.1207