Art. 3 Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli 1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' consentirne l'uso temporaneo ai licenziatari, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione, e di contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi i contratti di merchandising, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. I contratti che disciplinano l'attivita' di cui al comma 1, ferme restando le cause di esclusione previste all'articolo 6, stabiliscono, tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso temporaneo, a titolo oneroso, dei simboli del Soggetto istituzionale che ne e' titolare, chiaramente individuati; b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i criteri ovvero le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi; c) l'ammontare del corrispettivo, che potra' consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato e commisurato a una percentuale del fatturato (royalties) relativo al bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei simboli, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, laddove previsto dalla normativa vigente; d) gli obblighi e i diritti delle parti; e) le modalita' e i limiti di utilizzo dei simboli da parte del licenziatario, il quale ha l'obbligo di: 1) non associare a beni e servizi non autorizzati i simboli oggetto di licenza; 2) realizzare i beni recanti i simboli dei quali sia stato consentito l`uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualita', con l'osservanza della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti; 3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti indicazioni per evidenziare la titolarita' dei simboli in capo al Soggetto istituzionale titolare degli stessi; f) la durata del contratto; g) le modalita' attraverso le quali il Soggetto istituzionale titolare dei simboli verifica la regolare osservanza, sul piano giuridico ed economico, degli adempimenti convenuti nonche' il rispetto delle clausole contrattuali pattuite per l'utilizzo dei simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine: 1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario e di produzione, a richiesta, della documentazione amministrativa concernente la prestazione oggetto del contratto; 2) la facolta' del Soggetto istituzionale titolare dei simboli di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti a riscontrare il corretto uso dei simboli stessi; 3) 1'obbligo del licenziatario di produrre, prima della commercializzazione del bene ovvero dell'avvio dell'attivita' che comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del bene stesso o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'evento nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo; h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze del licenziatario nonche' le relative penalita' e le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali; i) apposite clausole, al fine di salvaguardare, anche al verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del contratto, l'attivita', l'immagine, il prestigio o le finalita' istituzionali del Soggetto istituzionale titolare dei simboli; l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto di utilizzare i simboli concessi in uso, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilita' di cessione sia consentita, di volta in volta, da una espressa autorizzazione del Soggetto istituzionale che ne e' titolare.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.