Art. 3 
 
 
        Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli 
 
  1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo'  consentirne
l'uso  temporaneo  ai  licenziatari,  a  titolo   oneroso,   in   via
convenzionale,   attraverso    la    stipula    di    contratti    di
sponsorizzazione, e di contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi  i
contratti di merchandising, ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. I contratti che disciplinano l'attivita'  di  cui  al  comma  1,
ferme restando  le  cause  di  esclusione  previste  all'articolo  6,
stabiliscono, tra l'altro: 
    a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso  temporaneo,
a titolo oneroso, dei simboli del Soggetto istituzionale  che  ne  e'
titolare, chiaramente individuati; 
    b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i  criteri  ovvero
le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi; 
    c) l'ammontare del corrispettivo, che  potra'  consistere  in  un
importo fisso  corrisposto  in  un'unica  soluzione  o  rateizzato  e
commisurato a una percentuale del fatturato (royalties)  relativo  al
bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei  simboli,  ovvero
nella fornitura di beni e  servizi  di  equivalente  valore,  laddove
previsto dalla normativa vigente; 
    d) gli obblighi e i diritti delle parti; 
    e) le modalita' e i limiti di utilizzo dei simboli da  parte  del
licenziatario, il quale ha l'obbligo di: 
      1) non associare a beni e servizi  non  autorizzati  i  simboli
oggetto di licenza; 
      2) realizzare i beni recanti i  simboli  dei  quali  sia  stato
consentito l`uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualita', con
l'osservanza della  normativa  nazionale  e  dell'Unione  europea  in
materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti; 
      3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti  indicazioni
per evidenziare la  titolarita'  dei  simboli  in  capo  al  Soggetto
istituzionale titolare degli stessi; 
    f) la durata del contratto; 
    g) le modalita' attraverso le  quali  il  Soggetto  istituzionale
titolare dei simboli  verifica  la  regolare  osservanza,  sul  piano
giuridico  ed  economico,  degli  adempimenti  convenuti  nonche'  il
rispetto delle clausole  contrattuali  pattuite  per  l'utilizzo  dei
simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine: 
      1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario  e  di
produzione,  a   richiesta,   della   documentazione   amministrativa
concernente la prestazione oggetto del contratto; 
      2) la facolta' del Soggetto istituzionale titolare dei  simboli
di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti  a
riscontrare il corretto uso dei simboli stessi; 
      3)  1'obbligo  del  licenziatario  di  produrre,  prima   della
commercializzazione del bene  ovvero  dell'avvio  dell'attivita'  che
comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del  bene  stesso  o  la
documentazione  recante   l'illustrazione   dettagliata   dell'evento
nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo; 
      h) le clausole di tutela rispetto alle  eventuali  inadempienze
del licenziatario nonche' le relative penalita' e le prescrizioni  in
materia di controversie e di spese contrattuali; 
      i) apposite  clausole,  al  fine  di  salvaguardare,  anche  al
verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del  contratto,
l'attivita', l'immagine, il prestigio o  le  finalita'  istituzionali
del Soggetto istituzionale titolare dei simboli; 
      l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto
di utilizzare i simboli concessi  in  uso,  pena  la  risoluzione  di
diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilita'
di cessione sia consentita,  di  volta  in  volta,  da  una  espressa
autorizzazione del Soggetto istituzionale che ne e' titolare. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  19  del  citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note  alle
          premesse.