Art. 3 
 
Modifiche al codice di procedura penale in materia  di  trascrizione,
  deposito e conservazione dei verbali di intercettazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 242, comma 2, le parole: «a  norma  dell'articolo
268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a  norma  dell'articolo
493-bis, comma 2»; 
    b) dopo l'articolo 268 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 268-bis (Deposito di verbali e  registrazioni).  -  1.  Entro
cinque  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni,  il   pubblico
ministero deposita le annotazioni,  i  verbali  e  le  registrazioni,
unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato  o
prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle  comunicazioni  o
conversazioni  e  dei  flussi   di   comunicazioni   informatiche   o
telematiche rilevanti a fini di prova. 
  2. Ai difensori delle parti e'  immediatamente  dato  avviso  della
facolta' di esaminare gli atti, di prendere  visione  dell'elenco  di
cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e  di  prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 
  3. Se dal deposito  puo'  derivare  un  grave  pregiudizio  per  le
indagini, il giudice autorizza il pubblico  ministero  a  ritardarlo,
non oltre la chiusura delle indagini. 
  Art. 268-ter. (Acquisizione al  fascicolo  delle  indagini).  -  1.
L'acquisizione delle comunicazioni o  conversazioni  utilizzate,  nel
corso delle  indagini  preliminari,  per  l'adozione  di  una  misura
cautelare e' disposta dal pubblico  ministero,  con  inserimento  dei
verbali  e  degli  atti  ad  esse  relativi  nel  fascicolo  di   cui
all'articolo 373, comma 5. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico  ministero,  entro
cinque giorni dal deposito,  presenta  al  giudice  la  richiesta  di
acquisizione delle comunicazioni o  conversazioni  e  dei  flussi  di
comunicazioni  informatiche  o  telematiche   contenuti   nell'elenco
formato  a  norma  dell'articolo  268-bis,  comma   1,   e   ne   da'
contestualmente comunicazione ai difensori. 
  3. I  difensori,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione
dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno  facolta'  di
richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni  e  dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a  fini
di prova, non comprese nell'elenco formato  dal  pubblico  ministero,
ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate,  inutilizzabili  o  di
cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi
di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo  268.  Tale  termine
puo' essere prorogato dal giudice per  un  periodo  non  superiore  a
dieci giorni, in ragione della complessita' del  procedimento  e  del
numero delle intercettazioni. 
  4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella
segreteria  del  pubblico   ministero   che   ne   cura   l'immediata
trasmissione al giudice. 
  5. Il pubblico ministero e i difensori,  sino  alla  decisione  del
giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 
  6.  Il  pubblico  ministero,  in  relazione  alle  comunicazioni  o
conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere  al  giudice,  con  le
modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione
dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui  ritiene,  per
elementi sopravvenuti, l'irrilevanza. 
  Art. 268-quater. (Termini e modalita' della decisione del giudice).
- 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione  delle  richieste,  il
giudice dispone con ordinanza, emessa in camera  di  consiglio  senza
l'intervento del pubblico ministero e dei  difensori,  l'acquisizione
delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti,  salvo  che
siano manifestamente  irrilevanti,  e  ordina,  anche  d'ufficio,  lo
stralcio  delle  registrazioni  e  dei  verbali  di  cui  e'  vietata
l'utilizzazione.  A  tal  fine  puo'  procedere   all'ascolto   delle
conversazioni e comunicazioni. 
  2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito  dell'udienza
fissata per il quinto giorno successivo  alla  scadenza  del  termine
indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai
difensori. 
  3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli  atti  e  i  verbali
delle conversazioni e comunicazioni  oggetto  di  acquisizione.  Essi
sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.  A  tal
fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del  pubblico
ministero,  del  contenuto  delle   comunicazioni   o   conversazioni
acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni
di cui all'articolo 268, comma 2, sono  indicate  soltanto  la  data,
l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. 
  4.  I  difensori  possono  fare  eseguire  la  trasposizione  delle
registrazioni acquisite su supporto  informatico  o  altro  strumento
idoneo alla riproduzione  dei  dati  e  possono  ottenere  copia  dei
verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni
acquisite. 
  5. Gli atti e i verbali relativi a  comunicazioni  e  conversazioni
non acquisite sono immediatamente restituiti  al  pubblico  ministero
per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269,
comma 1. 
  6. Alle operazioni di  acquisizione  provvede  il  giudice  per  le
indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o  prorogato  le
intercettazioni.»; 
    c) all'articolo 269: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. - I verbali e  le
registrazioni, e ogni altro atto ad esse  relativo,  sono  conservati
integralmente in apposito archivio  riservato  presso  l'ufficio  del
pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e
sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e  ai
difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti  e  facolta'
e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e  l'ascolto  delle
conversazioni o comunicazioni registrate.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.-  Non  sono
coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e
conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo  373,  comma
5.»; 
      3)  al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «quando   la
documentazione  non  e'  necessaria  per  il  procedimento,   possono
chiederne  la  distruzione,  a  tutela  della   riservatezza,»   sono
sostituite dalle seguenti:  «a  tutela  della  riservatezza,  possono
chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»; 
    d)  all'articolo  270,  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:
«dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »; 
    e) all'articolo 291: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «gli  elementi  su  cui  la
richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi  i  verbali
di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni  e
conversazioni rilevanti,»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e'  inserito  il  seguente:  «1-ter.  -
Quando e' necessario, nella  richiesta  sono  riprodotti  soltanto  i
brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»; 
    f) all'articolo 292, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Quando e'  necessario  per  l'esposizione  delle  esigenze
cautelari  e  degli  indizi,  delle  comunicazioni  e   conversazioni
intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»; 
    g) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: «Il difensore ha diritto di esame e  di  copia  dei  verbali
delle comunicazioni e conversazioni intercettate.  Ha  in  ogni  caso
diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione  dei
dati, delle relative registrazioni.»; 
    h) all'articolo 295, comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «le
disposizioni degli articoli 268, 269 e  270»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le disposizioni  degli  articoli  268,  268-bis,  268-ter,
268-quater, 269 e 270»; 
    i) all'articolo 422, dopo il comma 4, e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni
o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in  quanto
compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»; 
    l) all'articolo 472, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Il giudice dispone che  si  proceda  a  porte  chiuse  alle
operazioni di cui all'articolo  268-ter  quando  le  parti  rinnovano
richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche  ulteriori,  e
quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel  corso
dell'istruzione dibattimentale.»; 
    m) dopo l'articolo 493 e' inserito il seguente: 
  «Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). - 1. Il giudice
dispone,  su   richiesta   delle   parti,   la   trascrizione   delle
registrazioni  ovvero  la  stampa  in   forma   intellegibile   delle
informazioni contenute nei flussi  di  comunicazioni  informatiche  o
telematiche acquisite. 
  2. Per le operazioni di  trascrizione  e  stampa  si  osservano  le
forme, i  modi  e  le  garanzie  previsti  per  l'espletamento  delle
perizie. 
  3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le  parti
possono estrarre copia.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  242,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 242 (Traduzione  di  documenti.  Trascrizione  di
          nastri magnetofonici). - 1. (Omissis). 
              2. Quando e'  acquisito  un  nastro  magnetofonico,  il
          giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a  norma
          dell'art. 493-bis, comma 2.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  269  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 269 (Conservazione della documentazione). - 1.  I
          verbali e le registrazioni,  e  ogni  altro  atto  ad  esse
          relativo,  sono  conservati   integralmente   in   apposito
          archivio riservato presso l'ufficio del pubblico  ministero
          che ha richiesto ed eseguito  le  intercettazioni,  e  sono
          coperti da segreto. Al giudice per le indagini  preliminari
          e ai  difensori  dell'imputato  per  l'esercizio  dei  loro
          diritti e facolta' e' in  ogni  caso  consentito  l'accesso
          all'archivio   e   l'ascolto    delle    conversazioni    o
          comunicazioni registrate. 
              1-bis. - Non sono coperti da segreto  i  verbali  e  le
          registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite
          al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5. 
              2. Salvo quanto previsto  dall'art.  271  comma  3,  le
          registrazioni sono conservate fino alla sentenza  non  piu'
          soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela
          della riservatezza, possono  chiedere  delle  registrazioni
          non acquisite al giudice che ha autorizzato  o  convalidato
          l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
          a norma dell'art. 127. 
              3. La distruzione, nei casi in cui e'  prevista,  viene
          eseguita sotto controllo del  giudice.  Dell'operazione  e'
          redatto verbale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  270,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 270 (Utilizzazione in altri procedimenti).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1,  i
          verbali  e  le  registrazioni  delle  intercettazioni  sono
          depositati presso l'autorita'  competente  per  il  diverso
          procedimento. Si applicano le disposizioni  degli  articoli
          268-bis, 268-ter e 268-quater. 
              3. (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  291  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 291 (Procedimento applicativo). -  1.  Le  misure
          sono disposte su  richiesta  del  pubblico  ministero,  che
          presenta al giudice  competente  gli  elementi  su  cui  la
          richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'art. 268,
          comma 2, limitatamente alle comunicazioni  e  conversazioni
          rilevanti,   nonche'   tutti   gli   elementi   a    favore
          dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie  difensive
          gia' depositate. 
              1-bis. 
              1-ter. - Quando e'  necessario,  nella  richiesta  sono
          riprodotti soltanto i brani essenziali delle  comunicazioni
          e conversazioni intercettate. 
              2. Se riconosce la propria incompetenza  per  qualsiasi
          causa, il giudice, quando  ne  ricorrono  le  condizioni  e
          sussiste l'urgenza  di  soddisfare  taluna  delle  esigenze
          cautelari  previste  dall'art.  274,  dispone   la   misura
          richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
          la propria  incompetenza.  Si  applicano  in  tal  caso  le
          disposizioni dell'art. 27. 
              2-bis. In caso di  necessita'  o  urgenza  il  pubblico
          ministero puo' chiedere al  giudice,  nell'interesse  della
          persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie  di  cui
          all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia  qualora
          la misura cautelare sia successivamente revocata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  292  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
          del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 
              2.  L'ordinanza  che  dispone   la   misura   cautelare
          contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio: 
                a) le generalita' dell'imputato o quanto altro  valga
          a identificarlo; 
                b)   la   descrizione   sommaria   del   fatto    con
          l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; 
                c)  l'esposizione  e  l'autonoma  valutazione   delle
          specifiche  esigenze   cautelari   e   degli   indizi   che
          giustificano  in   concreto   la   misura   disposta,   con
          l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
          dei motivi per i  quali  essi  assumono  rilevanza,  tenuto
          conto anche  del  tempo  trascorso  dalla  commissione  del
          reato; 
                c-bis) l'esposizione  e  l'autonoma  valutazione  dei
          motivi per i quali sono stati ritenuti  non  rilevanti  gli
          elementi  forniti  dalla  difesa,  nonche',  in   caso   di
          applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in
          carcere,  l'esposizione  e  l'autonoma  valutazione   delle
          concrete e specifiche ragioni per le quali le  esigenze  di
          cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte  con  altre
          misure; 
                d) la fissazione della data di scadenza della misura,
          in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
          disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274; 
                e) la data e la sottoscrizione del giudice. 
              2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la  sottoscrizione
          dell'ausiliario  che  assiste  il   giudice,   il   sigillo
          dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione  del  luogo  in
          cui probabilmente si trova l'imputato. 
              2-ter.  L'ordinanza  e'  nulla  se  non   contiene   la
          valutazione  degli   elementi   a   carico   e   a   favore
          dell'imputato,  di  cui  all'art.  358,  nonche'   all'art.
          327-bis. 
              2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione  delle
          esigenze cautelari e degli indizi,  delle  comunicazioni  e
          conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani
          essenziali. 
              3. L'incertezza circa  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti  la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  293,  comma  3,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la  loro
          notificazione   o   esecuzione,   sono   depositate   nella
          cancelleria del giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla
          richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
          la stessa. Avviso del deposito e' notificato al  difensore.
          Il difensore ha diritto di esame e  di  copia  dei  verbali
          delle comunicazioni e  conversazioni  intercettate.  Ha  in
          ogni caso diritto alla trasposizione,  su  supporto  idoneo
          alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  295,  comma  3,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 295  (Verbale  di  vane  ricerche).  -  1.  -  2.
          (Omissis). 
              3. Al fine di agevolare le ricerche del  latitante,  il
          giudice o il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e  con  le
          modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo'  disporre
          l'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche e  di  altre  forme  di  telecomunicazione.  Si
          applicano, ove possibile, le  disposizioni  degli  articoli
          268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270. 
              3-bis e 3-ter (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  422  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 422 (Attivita'  di  integrazione  probatoria  del
          giudice). - 1. Quando non provvede  a  norma  del  comma  4
          dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421-bis, il giudice
          puo' disporre, anche d'ufficio,  l'assunzione  delle  prove
          delle quali appare evidente la decisivita'  ai  fini  della
          sentenza di non luogo a procedere. 
              2.  Il  giudice,  se   non   e'   possibile   procedere
          immediatamente all'assunzione delle prove,  fissa  la  data
          della nuova udienza e dispone la citazione  dei  testimoni,
          dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate
          nell'art. 210 di cui  siano  stati  ammessi  l'audizione  o
          l'interrogatorio. 
              3.  L'audizione  e   l'interrogatorio   delle   persone
          indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico
          ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo  del
          giudice,  nell'ordine  previsto  dall'art.  421,  comma  2.
          Successivamente,  il  pubblico  ministero  e  i   difensori
          formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 
              4. In ogni caso  l'imputato  puo'  chiedere  di  essere
          sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
          disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
          il giudice dispone  che  l'interrogatorio  sia  reso  nelle
          forme previste dagli articoli 498 e 499. 
              4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad  oggetto
          conversazioni o comunicazioni intercettate e non  acquisite
          si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e
          268-quater.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  472,  comma  1,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1.
          Il giudice dispone che il dibattimento  o  alcuni  atti  di
          esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita'  puo'
          nuocere  al  buon  costume  ovvero,  se  vi  e'   richiesta
          dell'autorita'  competente,  quando  la  pubblicita'   puo'
          comportare la diffusione di notizie  da  mantenere  segrete
          nell'interesse dello  Stato.  Il  giudice  dispone  che  si
          proceda a porte chiuse  alle  operazioni  di  cui  all'art.
          268-ter quando le parti rinnovano richieste non  accolte  o
          richiedono  acquisizioni,  anche  ulteriori,  e  quando  le
          ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel  corso
          dell'istruzione dibattimentale. 
              2.- 4. (Omissis).».