Art. 3 
 
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 per
  l'attuazione  del  Regolamento  (UE)  n.  751/2015  del  Parlamento
  europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo  alle
  commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento  basate  su
  carta 
 
  1. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
e' inserito il seguente: 
 
                           « Titolo IV-bis 
 
(Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo  e
  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,relativo  alle   commissioni
  interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta) 
 
                               Capo I 
 
  Art. 34-bis (Limite alle commissioni interbancarie  applicate  alle
operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di  debito  ad
uso dei consumatori). - 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni
nazionali  tramite  carta  di  debito  ad  uso  dei  consumatori,   i
prestatori di servizi di pagamento possono applicare una  commissione
interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2
% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali  effettuate
tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte
di pagamento. 
  2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di  pagamento  di
avvalersi della possibilita' prevista al comma 1, gli schemi di carte
di pagamento: 
    a) definiscono  una  struttura  della  commissione  interbancaria
media ponderata improntata a  criteri  di  trasparenza,  semplicita',
confrontabilita' ed equita',  anche  tenuto  conto  delle  specifiche
caratteristiche dell'operazione di pagamento; 
    b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei  termini  di
cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento  (UE)  n.  751/2015,
una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri di
cui alla lettera a). 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti,  per  le
operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei  consumatori,
i  prestatori  di  servizi  di  pagamento   possono   applicare   una
commissione interbancaria non  superiore  a  0,05  EUR  per  ciascuna
operazione. Tale commissione interbancaria per operazione puo'  anche
essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %
del valore di ciascuna operazione a condizione  che  la  somma  delle
commissioni interbancarie dello schema  di  carte  di  pagamento  non
superi mai  lo  0,2  %  del  valore  totale  annuo  delle  operazioni
nazionali effettuate tramite tali  carte  di  debito  all'interno  di
ciascuno schema di carte di pagamento. A tal fine gli schemi di carte
di pagamento  trasmettono  alla  Banca  d'Italia,  nel  rispetto  dei
termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento  (UE)  n.
751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto  dei
criteri del presente comma. 
  4. In ogni caso, per  le  operazioni  nazionali  tramite  carta  di
debito ad uso dei consumatori  di  importo  inferiore  a  euro  5,  i
prestatori  di  servizi  di  pagamento  applicano   una   commissione
interbancaria di importo ridotto rispetto  a  quelle  applicate  alle
operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 
  5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni  nazionali
effettuate tramite carte prepagate. 
  6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio
da parte degli  schemi  di  carte  di  pagamento  delle  informazioni
necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai  commi
precedenti.  Tali  informazioni  devono  essere  certificate  da   un
revisore indipendente. 
  Art. 34-ter (Limite alle commissioni interbancarie  applicate  alle
operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito  ad
uso dei consumatori). - 1. Per le operazioni nazionali tramite  carta
di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a  euro  5,  i
prestatori  di  servizi  di  pagamento  applicano   una   commissione
interbancaria di importo ridotto rispetto  a  quelle  applicate  alle
operazioni di importo pari o superiore a euro 5. 
  2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio
da parte degli  schemi  di  carte  di  pagamento  delle  informazioni
necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al  primo
comma. Tali informazioni devono essere  certificate  da  un  revisore
indipendente. 
  Art. 34-quater (Autorita' competenti).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2, la Banca d'Italia e' designata  quale  autorita'
competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015
e adotta le proprie decisioni previo  parere  dell'Autorita'  Garante
della Concorrenza e del Mercato. 
  2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e' designata
quale autorita' competente per l'inibizione della continuazione e  la
rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette  nonche'
degli illeciti posti  in  essere  in  violazione  delle  disposizioni
contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III,  Parte  III
del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  derivanti  dalla
inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015  a
carico dei beneficiari  delle  operazioni  con  carte  di  pagamento,
applicando i poteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.
206  del  2005.  Nell'esercizio  di  questa  competenza,  l'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita
sia posta in essere da  un  soggetto  sul  quale  la  Banca  d'Italia
esercita i propri poteri  di  vigilanza  o  sorveglianza,  adotta  le
proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia. 
  3. Le autorita', di cui ai commi 1 e 2, collaborano  nell'esercizio
delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni
al fine di  agevolare  le  rispettive  funzioni  e  possono  adottare
disposizioni  di  disciplina  secondaria   funzionali   a   garantire
l'efficace applicazione del Regolamento. 
  4. La Banca d'Italia e l'Autorita' Garante della Concorrenza e  del
Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d'ufficio. 
  5. Alla Banca d'Italia  sono  attribuiti  poteri  sanzionatori,  di
indagine e di controllo. L'Autorita' Garante della Concorrenza e  del
Mercato  applica  i  poteri  di  cui  all'articolo  27  del   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  6. Al fine di garantire l'efficace adempimento  degli  obblighi  di
cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli  schemi
di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza  e  ne
danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato. 
 
                               Capo II 
 
  Art. 34-quinquies (Sanzioni). - 1. Si  applica  nei  confronti  dei
prestatori  di  servizi  di  pagamento,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per
cento del fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
milioni e  il  fatturato  e'  disponibile  e  determinabile,  per  le
seguenti  violazioni:  inosservanza   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e all'articolo 34-ter,  comma
1. 
  2.  Le  sanzioni  previste  al  comma  1  si  applicano  quando  le
infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i  criteri  definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva  organizzazione
aziendale e sui profili di rischio. 
  3. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. 
  Art. 34-sexies (Altre sanzioni ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
751/2015). - 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di
pagamento e  dei  soggetti  ai  quali  sono  esternalizzate  funzioni
aziendali  essenziali  o  importanti,  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per
cento del fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
milioni  e  il  fatturato  e'  disponibile   e   determinabile,   per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6,
articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafi 1 e 5,  articolo  11,
paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui  le
violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione
si applica nei confronti degli organi decisionali,  organizzazioni  o
entita' responsabili del funzionamento degli schemi stessi. 
  2. Qualora il prestatore di servizi di  pagamento  mandante  rilevi
nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6, articolo 9,  paragrafo  1,
articolo  10,  paragrafo  1,  articolo  11,  paragrafi  1  e  2   del
Regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure  correttive
e trasmette la documentazione relative alle  violazioni  riscontrate,
anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  128-duodecies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo  di  cui
all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. 
  3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita'
responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  a
euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e
determinabile, per la violazione degli obblighi di  cui  all'articolo
34-bis, commi 2 e 6 e  all'articolo  34-ter,  comma  2  del  presente
decreto  e  per  le  seguenti  violazioni  del  Regolamento  (UE)  n.
751/2015: inosservanza delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,
all'articolo 7, paragrafi 1, 3, e 4, e  relative  norme  tecniche  di
regolamentazione emanate dalla Commissione europea,  all'articolo  8,
paragrafi 1, 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo  1,  all'articolo  11,
paragrafi 1 e 2. 
  4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano  quando  le
infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i  criteri  definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva  organizzazione
aziendale e sui profili di rischio. 
  5. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione,  come
conseguenza  della  violazione  stessa,  e'  superiore  ai  massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. 
  Art. 34-septies (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o  al
personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i  prestatori  di
servizi di pagamento  nei  confronti  dei  quali  sono  accertate  le
violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli  articoli
34-quinquies e  34-sexies,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a euro  5  milioni  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo,  nonche'   del   personale,   quando   l'inosservanza   e'
conseguenza della  violazione  di  doveri  propri  o  dell'organo  di
appartenenza  e  la  condotta  ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio. 
  2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in  ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei  criteri
per  la  determinazione  delle  sanzioni   ai   sensi   dell'articolo
34-octies,   la   Banca   d'Italia   puo'   applicare   la   sanzione
amministrativa  accessoria  dell'interdizione,  per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e   controllo   presso   i
prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. 
  Art. 34-octies (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1.
Nella determinazione  dell'ammontare  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie  previste  dal
presente  Capo,  si  applica  l'articolo   144-quater   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  2.   Nella    determinazione    dell'ammontare    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo  34-quinquies  o  della
durata delle relative sanzioni accessorie, e' considerato  indice  di
minore  grado  di  responsabilita'  il  fatto  che   la   commissione
interbancaria sia definita unilateralmente da uno schema di carte  di
pagamento. 
  Art. 34-novies (Procedura sanzionatoria). - 1. Nel caso di  servizi
offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in  Italia  e
filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che  operano
in regime di libero stabilimento in Italia  le  sanzioni  di  cui  al
presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia e si applica il Capo
VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di  pagamento  la
cui  sede  legale  o  operativa  e'  ubicata  nel  territorio   della
Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono  irrogate  dalla
Banca d'Italia; si applica il  Capo  VI,  Titolo  VIII,  del  decreto
legislativo n. 385 del 1993. 
  3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di  pagamento  la
cui sede legale e operativa e' ubicata  in  altri  Stati  membri,  la
Banca d'Italia informa la autorita' competente di questi Stati membri
delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015. 
  4. Le sanzioni di cui al presente  Capo  si  riscuotono  secondo  i
termini e le modalita' previsti  dal  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e  i   relativi   proventi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. 
  Art. 34-decies (Esposti). - 1. In caso di violazione da parte di un
prestatore di servizi di  pagamento  delle  disposizioni  di  cui  al
Regolamento (UE) 751/2015 e della relativa normativa  di  attuazione,
gli  utenti  di  servizi  di  pagamento,  le  associazioni   che   li
rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti
alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non  pregiudica  il
diritto di  adire  la  competente  autorita'  giudiziaria.  La  Banca
d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza  dei  sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui  all'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».