Art. 3 
 
                        Controllo dello Stato 
 
  1. Sono soggette al controllo dello Stato, secondo le  disposizioni
dei regolamenti di cui all'articolo 1,  comma  1,  le  operazioni  di
esportazione, importazione, trasferimento intermediazione,  transito,
assistenza tecnica e le altre  attivita'  per  le  quali  i  predetti
regolamenti  impongono  divieti  o  autorizzazioni  preventive.  Tali
operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la
politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e
di contrasto al terrorismo ed  alla  criminalita'  organizzata,  agli
accordi  ed   alle   intese   multilaterali   in   materia   di   non
proliferazione,  al  rispetto  dei  diritti  umani  e   del   diritto
internazionale  umanitario  ed  agli  altri  obblighi  internazionali
assunti dall'Italia. 
  2. Sono subordinati a controllo,  autorizzazioni  o  divieti  dello
Stato   anche   le   operazioni   di   esportazione,   trasferimento,
intermediazione e transito concernenti prodotti  a  duplice  uso  non
listati, qualora gli stessi siano  o  possano  essere  destinati,  in
tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4  e  8
del regolamento duplice uso. 
  3. Non e' sottoposta a controllo dello Stato  l'assistenza  tecnica
relativa a tecnologie o software di pubblico  dominio  o  prestata  a
fini di ricerca scientifica di base.