Art. 3 Autorita' nazionale competente 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, e' l'Autorita' nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento. 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento. 3. Il Ministero: a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, puo' essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni; b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento; c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attivita' richieste dall'esecuzione del regolamento; d) promuove le attivita' di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento; e) coordina ed indirizza le attivita' poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto; f) assiste le Autorita' competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5; g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto del Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante Codice dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., cosi' recita: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -1. (Omissis). 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».