Art. 3 
 
              Piano generale della mobilita' ciclistica 
 
  1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di  cui  all'articolo
1, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e'  approvato  il  Piano
generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di  cui  al  precedente
periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti
e della logistica ed e' adottato in coerenza: 
    a) con il sistema nazionale  delle  ciclovie  turistiche  di  cui
all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) con i programmi per  la  mobilita'  sostenibile  finanziati  a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. 
  2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e'  articolato  con
riferimento  a  due  specifici  settori  di   intervento,   relativi,
rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica  in  ambito
urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica  su
percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. 
  3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce  a  un
periodo di tre anni e reca: 
    a) la definizione, per ciascuno  dei  tre  anni  del  periodo  di
riferimento, degli obiettivi  annuali  di  sviluppo  della  mobilita'
ciclistica, da perseguire in relazione ai  due  distinti  settori  di
intervento  di  cui  al  comma  2,  avendo  riguardo   alla   domanda
complessiva di mobilita'; 
    b) l'individuazione delle ciclovie  di  interesse  nazionale  che
costituiscono  la  Rete  ciclabile  nazionale  «Bicitalia»   di   cui
all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione  dei
progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della
Rete stessa; 
    c)  l'indicazione,  in  ordine   di   priorita',   con   relativa
motivazione, degli interventi  da  realizzare  per  il  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle  risorse  di
cui alla lettera e); 
    d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le
connessioni  della  Rete  ciclabile  nazionale  «Bicitalia»  di   cui
all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto; 
    e) la definizione del quadro,  per  ciascuno  dei  tre  anni  del
periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private
di cui all'articolo 10,  da  ripartire  per  il  finanziamento  degli
interventi previsti nel medesimo Piano generale,  nonche'  di  quelli
indicati nei piani della  mobilita'  ciclistica  delle  regioni,  dei
comuni,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province   di   cui,
rispettivamente, agli articoli 5 e 6; 
    f) gli indirizzi volti ad assicurare  un  efficace  coordinamento
dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e  le
relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli
utenti alla  programmazione,  realizzazione  e  gestione  della  rete
cicloviaria; 
    g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di
natura regolamentare e gli atti di  indirizzo,  che  dovranno  essere
adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti  dal  medesimo  Piano
generale; 
    h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui  alla  lettera
e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo  della  mobilita'
ciclistica  in  ambito  urbano,  con  particolare  riferimento   alla
sicurezza dei ciclisti e all'interscambio  modale  tra  la  mobilita'
ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale. 
  4.  Il  Piano  generale  della  mobilita'  ciclistica  puo'  essere
aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle  ulteriori
risorse eventualmente rese disponibili ai  sensi  della  legislazione
nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono  approvati,
con le modalita' di cui al comma 1, entro  il  31  marzo  di  ciascun
anno. In sede di aggiornamento del  Piano  generale  della  mobilita'
ciclistica,  la  Rete  ciclabile   nazionale   «Bicitalia»   di   cui
all'articolo 4  puo'  essere  integrata  con  ciclovie  di  interesse
nazionale, individuate anche su proposta  delle  regioni  interessate
nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  640,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016): 
              «In vigore dal 24 giugno 2017 640. Per la progettazione
          e la realizzazione di  un  sistema  nazionale  di  ciclovie
          turistiche, con priorita'  per  i  percorsi  Verona-Firenze
          (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino  (Ciclovia  VENTO),  da
          Caposele (AV) a Santa Maria di  Leuca  (LE)  attraverso  la
          Campania,   la   Basilicata   e   la    Puglia    (Ciclovia
          dell'acquedotto pugliese), Grande  raccordo  anulare  delle
          biciclette (GRAB) di Roma,  ciclovia  del  Garda,  ciclovia
          Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia  Sardegna,
          ciclovia  Magna  Grecia  (Basilicata,  Calabria,  Sicilia),
          ciclovia Tirrenica e ciclovia  Adriatica,  nonche'  per  la
          progettazione e la  realizzazione  di  ciclostazioni  e  di
          interventi  concernenti  la  sicurezza  della  circolazione
          ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni
          di euro per l'anno  2016  e  di  37  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e  la
          realizzazione di itinerari turistici  a  piedi,  denominati
          «cammini», e' autorizzata la spesa di un  milione  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli
          interventi sono individuati con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  quanto  concerne
          quelli relativi alle ciclovie turistiche, con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
          turismo.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  140,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019): 
              «In vigore dal 1° gennaio  2017  140.  Nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione
          di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150  milioni
          di euro per l'anno 2018,  di  3.500  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al  2032,  per  assicurare  il  finanziamento
          degli  investimenti  e  lo  sviluppo  infrastrutturale  del
          Paese, anche al fine  di  pervenire  alla  soluzione  delle
          questioni oggetto  di  procedure  di  infrazione  da  parte
          dell'Unione europea, nei settori di spesa  relativi  a:  a)
          trasporti,  viabilita',  mobilita'  sostenibile,  sicurezza
          stradale, riqualificazione e accessibilita' delle  stazioni
          ferroviarie; b) infrastrutture, anche  relative  alla  rete
          idrica  e  alle  opere  di   collettamento,   fognatura   e
          depurazione; c) ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   e)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita'
          industriali   ad   alta   tecnologia   e   sostegno    alle
          esportazioni;  g)  informatizzazione   dell'amministrazione
          giudiziaria;  h)  prevenzione  del  rischio   sismico;   i)
          investimenti  per  la  riqualificazione  urbana  e  per  la
          sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e  dei
          comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione   delle
          barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo  di  cui  al
          primo periodo e'  disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri interessati, in relazione ai programmi  presentati
          dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi  dei
          decreti  sono  trasmessi  alle   Commissioni   parlamentari
          competenti per  materia,  le  quali  esprimono  il  proprio
          parere entro trenta giorni  dalla  data  dell'assegnazione;
          decorso tale termine, i  decreti  possono  essere  adottati
          anche in mancanza  del  predetto  parere.  Con  i  medesimi
          decreti sono individuati gli interventi da finanziare  e  i
          relativi importi, indicando, ove necessario,  le  modalita'
          di utilizzo  dei  contributi,  sulla  base  di  criteri  di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
          di finanza pubblica». 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  luglio  2017
          (Riparto del fondo per il finanziamento degli  investimenti
          e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di  cui  all'art.
          1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232): 
              «Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  1,
          comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta
          la ripartizione della rimanente  quota  del  Fondo  per  il
          finanziamento   degli   investimenti    e    lo    sviluppo
          infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che  fa
          parte integrante del presente decreto. 
              (Omissis).».