Art. 3 
 
 
           Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito il  Comitato
promotore  delle  celebrazioni  ovidiane,   di   seguito   denominato
«Comitato promotore», presieduto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore e' composto  dal
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o da loro
delegati, dal presidente  della  regione  Abruzzo,  dal  sindaco  del
comune di Sulmona, dal presidente del  consiglio  di  amministrazione
della DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo
e da tre personalita' di chiara  fama  della  cultura  e  letteratura
latina, esperti della vita e delle  opere  di  Ovidio,  nominati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo,   di   concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in  Italia
e all'estero,  la  conoscenza  della  vita  e  dell'opera  di  Ovidio
mediante  le  iniziative  di  cui  all'articolo  2,   da   realizzare
avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4. 
  3. Il Comitato promotore rimane in carica fino  alla  data  del  31
dicembre 2018. Entro la predetta data, trasmette  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione
conclusiva  sulle  iniziative  realizzate  unitamente  al  rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
  4. Il  Comitato  promotore  costituisce  un  Comitato  scientifico,
composto da non piu' di  dieci  personalita'  di  chiara  fama  della
cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle  opere
di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per  le  iniziative  di
cui  all'articolo  2.  Sono  componenti  di  diritto   del   Comitato
scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i  quali
il Comitato stesso elegge il proprio coordinatore. 
  5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi  del  Comitato
scientifico,  redige  un  programma  delle  attivita',  ne   monitora
l'attuazione e individua  i  soggetti  attuatori  di  ogni  specifica
attivita'. A garanzia e  tutela  di  trasparenza  e  pubblicita',  il
Comitato promotore provvede altresi', entro il 31  dicembre  2018,  a
pubblicare nel  proprio  sito  internet  istituzionale  la  relazione
conclusiva, insieme con gli atti e il  rendiconto  sull'utilizzazione
dei contributi ricevuti. 
  6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non  sono
riconosciuti compensi o  gettoni  di  presenza  comunque  denominati.
Eventuali costi di  funzionamento  dei  Comitati,  inclusi  eventuali
rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a  carico
del contributo straordinario di cui all'articolo 4. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera
ovidiana, di eta' inferiore a venticinque anni, denominato  «Comitato
dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Il
Comitato  dei  cinquanta  ovidiani  formula  proposte   al   Comitato
promotore  ed  elegge  al  proprio  interno  tre  rappresentanti  che
partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto  di  voto.
Il Comitato promotore puo' autorizzare la concessione  ai  componenti
del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio  per  particolari
iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera
di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui  all'articolo
4.